Fatture emesse e ricevute (Spesometro) – disposizioni in materia di invio dei relativi dati

Il Decreto Dignità introduce disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA, stabilendo tra l’altro che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018, bensì entro il 28 febbraio 2019

fatture emesse e ricevuteIl Decreto Dignità introduce disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA, stabilendo tra l’altro che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018, bensì entro il 28 febbraio 2019.

L’art. 11, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, meglio conosciuto come il Decreto Dignità, convertito con modifiche in legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018), rubricato “Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute” , introduce disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA.

Il citato articolo stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 (in applicazione dell’art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010), bensì entro il 28 febbraio 2019.

Nel caso si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.

La norma in commento dispone, inoltre:

  • l’eliminazione dello spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato;
  • si esonerano dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica.

Vediamo di analizzare le principali novità contenute alla luce anche dei chiarimenti contenuti nel dossier studi della Camera dei Deputati e del Senato del 30 luglio 2018 dal titolo “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

La fatturazione elettronica: cenni

La legge di Bilancio 2018 (commi 909, 915-917 e 928) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (e-fattura) nelle operazioni tra privati (con modifiche alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (spesometro).

Sono previsti alcuni esoneri (ad esempio per coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato) e sono dettate le specifiche conseguenze della violazione dell’obbligo di e-fattura (la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie).

Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvoquelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La legge di Bilancio 2018 ha anche introdotto misure premiali per incentivare la tracciabilità dei pagamenti (riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti).

In tale quadro, la legge di bilancio ha anticipato l’obbligo della fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 per alcune operazioni e, in particolare, per:

  • prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione;
  • cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (termine poi che ha subito una “parziale” proroga).

Differimento del termine invio dati fatture emesse e ricevute del trimestre luglio – settembre 2018

L’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, dispone l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti passivi IVA, dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, ogni tre mesi, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Su tale termine il comma 1, dell’articolo 11, del decreto Dignità dispone importanti modifiche; è differita al 28 febbraio 2019 la trasmissione dei dati delle fatture del trimestre luglio-settembre 2018.

L’articolo 21 dispone, inoltre, che la comunicazione relativa al secondo trimestre sia effettuata entro il 30 settembre (termine così differito dall’articolo 1, comma 932, della legge di bilancio 2018) mentre quella relativa all’ultimo trimestre deve essere fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Invio semestrale dei dati

Il comma 2, dell’articolo 11, stabilisce che, in caso di invio semestrale, il termine per l’invio relativo al primo semestre è fissato al 30 settembre e quello relativo al secondo semestre viene fissato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il Decreto Dignità modifica l’articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 148 del 2017, il quale ha consentito ai contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Qualora si opti per l’invio semestrale, i dati da inviare possono limitarsi:

  • alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale
  • alla data e al numero della fattura;
  • alla base imponibile;
  • all’aliquota applicata;
  • all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Gli obblighi di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute seguono l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 – da parte del decreto-legge n. 193 del 2016 – della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori da parte dei soggetti passivi IVA.

Si ricorda infine che la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), che ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati dal 1° gennaio 2019, prevede che dalla stessa data è abrogato lo spesometro di cui all’articolo 21, del decreto-legge n. 78 del 2011.

Esonero dell’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA

Il comma 2-bis, dell’art. 11 del Decreto Dignità, introducendo un nuovo comma 3-ter, all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (fatturazione elettronica), esonera dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA (registro fatture e registro acquisti) i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni del comma 3, dell’articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Va evidenziato che il decreto legislativo n. 127 del 2015, nel disciplinare la fatturazione elettronica, ha consentito ai contribuenti di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016.

Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell’economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

Eliminazione dello spesometro per gli agricoltori in regime di esonero

Nel corso della conversione in legge del Decreto Dignità sono stati introdotti i commi da 2-ter a 2-quinquies, che eliminano lo spesometro per i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato.

Più precisamente, il comma 2-ter abroga la disposizione del decreto-legge n. 179 del 2012 (articolo 36, comma 8-bis) che ha sottoposto allo spesometro i produttori agricoli in regime IVA agevolato di settore, imponendo l’obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti IVA, secondo le norme di cui al già richiamato articolo 21, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Destinatari della norma abrogata sono i produttori agricoli che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7mila euro, e che sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972.

La norma abrogata aveva lo scopo esplicito di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari.

Successivamente, l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 , con una modifica all’articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , ha ridisegnato il perimetro dello spesometro a carico dei produttori agricoli in regime IVA agevolato, esonerando i soli produttori situati nelle zone montane, individuate dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Con la risoluzione n. 105/2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro dell’esonero, ritenendo necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i produttori hanno il domicilio fiscale.

Il comma 2-quater novella l’articolo 21, comma 1, terzo periodo del decreto-legge n. 78 del 2010, sostituendo il parziale esonero per i produttori siti in zone montane in un esonero totale, operante dal 1° gennaio 2018.

Federico Gavioli

19 settembre  2018