Il finanziamento infruttifero dalla controllante ad una sua controllata non integra, di per sé, una condotta illecita, né una fattispecie simulatoria, o una condotta di tipo elusivo inquadrabile nell’abuso del diritto. Se, infatti, l’operazione di finanziamento non produce reddito tassabile, viene meno anche lo stesso elemento costitutivo della fattispecie abusiva dell’indebito risparmio fiscale. La natura infruttifera del finanziamento esclude pertanto qualsiasi incidenza sulla produzione del reddito, e la sussistenza di un reddito, per interessi, ritraibile dal finanziamento stesso
Il finanziamento infruttifero dalla controllante ad una sua controllata non integra, di per sé, una condotta illecita, né una fattispecie simulatoria, o una condotta di tipo elusivo inquadrabile nell’abuso del diritto. Se, infatti, l’operazione di finanziamento non produce reddito tassabile, viene meno anche lo stesso elemento costitutivo della fattispecie abusiva dell’indebito risparmio fiscale. La natura infruttifera del finanziamento esclude pertanto qualsiasi incidenza sulla produzione del reddito, e la sussistenza di un reddito, per interessi, ritraibile dal finanziamento stesso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19605 del 24/07/2018, ha chiarito quali sono i presupposti di tassazione, in caso di eventuale contestazione della mancata imputazione di interessi attivi, in caso di finanziamento a titolo gratuito.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva parzialmente accolto l’appello della società contribuente, operante nel settore della commercializzazione dei prodotti assicurativi.
L’Amministrazione finanziaria denunciava la violazione e falsa applicazione art. 1282 c.c., e degli artt. 56 e 75 D.P.R. 917/86, non avendo la CTR rilevato un componente positivo di base imponibile IRPEG, pari agli interessi legali maturati, nell’anno di imposta, sul credito certo liquido ed esigibile,