I finanziamenti infruttiferi devono ritenersi sforniti del requisito della certezza laddove non risultino adottate le relative delibere assembleari. L’effettività di un finanziamento infruttifero non può desumersi esclusivamente dalla capacità di spesa e dalla disponibilità di liquidità in capo al socio. E’ necessaria la prova scritta per dimostrare l’esistenza del prestito, non potendosi conferire valore di prova ad un elemento quale la disponibilità economica dei soci, che di per sé non ha i requisiti di gravità, precisione e concordanza
I finanziamenti infruttiferi devono ritenersi sforniti del requisito della certezza laddove non risultino adottate le relative delibere assembleari. L’effettività di un finanziamento infruttifero non può desumersi esclusivamente dalla capacità di spesa e dalla disponibilità di liquidità in capo al socio.
E’ necessaria la prova scritta per dimostrare l’esistenza del prestito, non potendosi conferire valore di prova ad un elemento quale la disponibilità economica deiConferimenti%20e finanziamenti dei soci nelle società – profili fiscali soci, che di per sé non ha i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10228 del 27/04/2018, ha risolto un interessante controversia in tema di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci.
Nella specie la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo ad Ires ed Irap per l’anno 2004, con il quale l’ufficio recuperava a tassazione la somma di euro 160.000, iscritta a passivo in quanto finanziamento infruttifero da parte dei soci, ritenendo l’iscrizione sfornita di prova.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’ufficio, il quale ricorreva infine in Cassazione, deducendo, tra le altre, violazione degli artt. 2214, 2697 e 2709 c.c., omessa o comunque insufficiente ed illogica motivazione.
Trattandosi di una voce passiva, infatti, sec