L’agevolazione fiscale dell’iperammortamento è subordinata alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l’agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
L’art. 7, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, meglio conosciuto come il Decreto dignità, convertito con modifiche in legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018), rubricato “Recupero iperammortamento in caso di delocalizzazione dei beni” contiene importanti novità che di seguito si analizzano nel dettaglio.
La normativa di riferimento sull’istituzione dell’iperammortamento
La legge di Stabilità 2016 (legge 208 del 28 dicembre 2015, art.1, dai co. 91-97) aveva previsto, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
La legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. da 8 a 13, veicolata nella legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato l’agevolazione con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferissero ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, fosse anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
La legge di Bilancio 2017 ha introdotto, inoltre, un nuovo beneficio riconoscendo per gli investimenti, effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017, in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge di Bilancio 2017) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.
Va evidenziato che nel corso della conversione in legge del DDL di Bilancio 2017 è stato integrato il predetto Allegato A nella parte relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
In particolare, è stato specificato con riferimento alla voce “macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”, che sono ammessi all’agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti