Il credito per ricerca e sviluppo, oggetto di modifiche e integrazioni ad opera della legge di stabilità 2016 e della legge di bilancio 2017, è stato attuato con decreto Mise del 27 maggio 2015. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito è commisurato, per ciascuno dei periodi di imposta agevolati, al 50% dell’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti. Con la circolare n.10/E del 16 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il ministero dello Sviluppo economico (Mise), ha analizzato i riflessi prodotti dalle operazioni di riorganizzazione aziendale sull’applicazione della disciplina agevolativa
Il credito per ricerca e sviluppo è stato introdotto dall’articolo 3, D.L. 145/2013, oggetto di modifiche e integrazioni ad opera della legge di stabilità 2016 (legge 190/2015) e della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), è stato attuato con decreto Mise del 27 maggio 2015. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito è commisurato, per ciascuno dei periodi di imposta agevolati, al 50% dell’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti. Con la circolare n.10/E del 16 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il ministero dello Sviluppo economico (Mise), ha analizzato i riflessi prodotti dalle operazioni di riorganizzazione aziendale sull’applicazione della disciplina agevolativa.
Soggetti beneficiari
Il credito di imposta per le spese in ricerca e sviluppo è attribuito a tutte le imprese, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, nonché dal regime contabile e di determinazione del reddito adottato.
NOTA BENE Possono, quindi, fruire del credito di imposta anche le imprese in contabilità semplificata che a decorrere dall’anno 2017 determinano il reddito con il criterio di cassa o di registrazione. |
L’agevolazione è concessa anche nel caso in cui un soggetto residente (o stabile organizzazione residente) affidi le attività di ricerca ammissibili a soggetti residenti o localizzati in Stati membri dell’UE, in stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), ovvero in paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE Possono fruire dell’agevolazione anche le imprese che hanno intrapreso l’attività a partite da uno dei periodi di imposta successivi a quello del 31 dicembre 2014 e, in tal caso, mancando il valore di base per il calcolo dell’incremento delle spese eleggibili, pari alla media delle stesse sostenute nel triennio 2012- 2014, il credito di imposta sarà pari alla somma determinata applicando la percentuale del 50% (a partire dal 2017) all’importo totale delle spese in ricerca e sviluppo sostenute nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione. |
Attività di ricerca e sviluppo ammissibili
Sono ammesse al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- Ricerca fondamentale
si tratta di lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti
- Ricerca industriale
Si tratta di
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o perm