Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con delibera assembleare
Con la sentenza n. 30105 del 4 luglio 2018, la terza sezione della Cassazione penale ha confermato che:
“integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con delibera assembleare” (ex multis Sez. 5, n. 50836 del 3 novembre 2016; Sez. 5, n. 11405/15 del 12 giugno 2014). |
Pertanto, è corretta la posizione assunta dalla Corte territoriale, che “ha evocato l’illiquidità del credito che il ricorrente ha opposto a giustificazione dell’impossessamento delle somme incassate per conto della fallita. Invero anche laddove effettivamente dovuta, la retribuzione dell’amministratore deve essere certa non solo nell’an, ma altresì nel quantum, mentre la liquidazione della sua entità non è rimessa allo stesso percettore, bensì, per l’appunto, o allo statuto o all’organo assembleare. Condizioni che nel caso di specie non ricorrono, atteso che non risulta alcuna deliberazione di quest’ultimo – né il ricorso ha sostenuto che la stessa esista – ovvero che lo statuto prevedesse l’ammontare del compenso, che infatti il ricorrente calcola in maniera del tutto astratta e sommaria, rivelando come, a tut