L’articolo 56 della Legge Fallimentare è stato al centro di diversi interventi della Giurisprudenza: stabilisce che “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”, ovviamente tra i creditori rientra anche l’Ammistrazione Finanziaria
L’articolo 56 della Legge Fallimentare è stato al centro di diversi interventi sia della Giurisprudenza.
Esso stabilisce che “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.”, ovviamente tra i creditori rientra anche l’ammistrazione finanziaria.
Si tratta di una norma che trova fondamento in un’esigenze di equità, volta ad evitare che il creditore concorsuale debitore del fallito possa essere chiamato a pagare integralmente i propri debiti verso il fallito e debba invece ricevere il pagamento del proprio credito in moneta fallimentare.
Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza del 16 novembre 1999 n. 775, hanno enunciato il principio secondo cui: “la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell’obbligazione sia