I rapporti e le operazioni finanziarie intestate a terzi

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 10 agosto 2018

In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati...

Con l’ordinanza n. 15875 del 15 giugno 2018 la Corte di Cassazione ha confermato che

 

“in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.

Ne consegue in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa” (ex multis, Cass. 22/04/2016, n. 8112; 2/07/2013, n. 16575; 24/09/2010, n. 20199; 12/09/2003, n. 13391).

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I supremi giudici hanno rilevato che

“il giudice d'appello, oltre a non interpretare correttamente il meccanismo probatorio desumibile dall'art. 32 cit., è incorso nel vizio motivazionale denunciato dall'Amministrazione finanziaria in quanto, con espressioni generiche e persino contraddittorie, ha prima negato che l'Ufficio abbia fornito la prova dell'intestazione fittizia, a P.S., dei conti riferibili, in realtà, alla società, ed è poi pervenuta alla conclusione che dalla documentazione bancaria sarebbe desumibile l'estraneità dell'ente alle operazioni intestate allo S.”.

 

Osserva la Corte che, nel caso di specie,

“diversamente da quanto statuito dalla CTR, l'Ufficio aveva assolto all'onere di provare, per presunzioni, la riferibilità alla società dei conti intestati allo S., per lo stretto vincolo intercorrente tra quest'ultimo e l'ente commerciale, confermato da alcuni puntuali e convergenti elementi di fatto, sottoposti dall'Agenzia delle entrate alla cognizione del giudice d'appello - che, come suaccennato, nel tracciare lo sviluppo argomentativo della decisione, non li ha adeguatamente apprezzati, ossia: P