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Ronaldo alla Juventus: il suo trasferimento è dovuto anche al Fisco (benefici anche per i familiari)
Ha destato e continua a destare rumore il trasferimento di Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus.
Per gli amanti del pallone e in particolare per i tifosi juventini l’asso portoghese dà la sveglia all’intero mondo calcistico italiano. Ma gli occhi degli addetti ai lavori fiscali hanno subito puntato l’attenzione sui vantaggi fiscali che Ronaldo potrà godere in Italia.
Analizziamo quindi la norma della Legge di Stabilità del 2017, di cui potrà godere anche il giocatore neobianconero.
Traferimento della residenza fiscale in Italia: il dettato normativo
L’art. 24-bis, del T.U. n. 917/86, inserito dall’art.1, comma 152, della L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 (cd. Legge di stabilità 2017), ha introdotto una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Con il provvedimento dell’8 marzo 2017 (prot. n. 47060), del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione, e dettate le indicazioni per il versamento del tributo, mentre con la circolare n.17/E del 23 maggio 2017, le Entrate hanno fornito una serie di importanti chiarimenti.
L’agevolazione in esame presuppone il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce. In particolare, è richiesto il trasferimento della residenza ai sensi dell'art. 2 del T.U. n. 917/86, norma che, al comma 2, considera residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del C.C.
Come rilevato dalle Entrate nella C.M.n.17/2017, le nozioni di residenza e domicilio sono mutuate dalla disciplina civilistica, che definisce la prima come il luogo di dimora abituale e il secondo come la sede principale dei propri affari e interessi (cfr. art. 43 del C.C.).
L'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche, in grado di vincere la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis dell'art.2 del T.U. n. 917/86, secondo cui si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con D.M. 4 maggio 1999.
Sul punto, viene richiamata la C.M.n.140 del 24 giugno 1999, paragrafo 2, con cui è stato chiarito che la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori.
Viene, comunque, ribadito che, la ratio della normativa in esame impone l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.
La seconda condizione necessaria per fruire del regime presuppone che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, ai sensi del predetto art.2, comma 2, del T.U.n.917/86, per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione.
Le Entrate non danno alcun rilievo alla nazionalità del soggetto che si trasferisce, “ in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma”.
In ordine all’estensione del beneficio ai familiari (ossia il coniuge, nonché la persona con cui è stata stipulata un'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, i figli o, in mancanza, i discendenti più prossimi, i genitori o, in mancanza, gli ascendenti più prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle), alle medesime condizioni previste per il Capo famiglia, viene rilevato che è consentito estendere l'applicazione del regime ai membri della famiglia eleggibili anche in momenti cronologicamente distinti.
In altri termini, ciascun membro della famiglia potrebbe accedere al regime in un periodo diverso rispetto a quello del contribuente principale perché, ad esempio, il suo trasferimento in Italia è avvenuto in un momento successivo.
La norma in concreto
In concreto, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare – derogando al principio della tassazione mondiale di cui all’art.3, del T.U. n. 917/86 -, per l’assoggettamento all’imposta sostituiva dell’imposta sui redditi, calcolata in via forfettaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, dei redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un periodo almeno pari a 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. |
L’imposta applicata è, quindi, sostitutiva delle imposte sui redditi di fonte non italiana; essa non trova applicazione alle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi di imposta di validità del regime speciale (ex art.67, comma 1, lett.c), del T.U.n.917/86, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’art.68, comma 3).
L’imposta è dovuta nella misura di euro 25.000, per ciascun periodo d’imposta, per ciascuno dei familiari, ex art. art. 433 del codice civile, qualora questi ne facciano richiesta e a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia.
Le persone fisiche che esercitano l’opzione per il regime speciale, per sé o per uno o più dei familiari ai quali hanno richiesto di estendere l’opzione, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione al momento dell’esercizio dell’opzione o successivamente. In tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario, incluso il credito d’imposta di cui all’art. 165 del T.U. n. 917/86. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’art.23 dello stesso T.U. n. 917/86.
L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
L’opzione è revocabile e, comunque, non produce più effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
I soggetti che esercitano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale speciale di cui all’art.24-bis del citato T.U. n. 917/86, e i familiari ai quali gli stessi hanno chiesto di estendere gli effetti dell’opzione, non sono tenuti al versamento delle imposte sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero di cui all’art.19, commi 13 e 18 del D.L. n. 201 del 2011, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art.1 della L. 22 dicembre 2011, n. 214.
E’ stato, inoltre, previsto che per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione prevista dall’art. 24-bis, l’imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.
L’opzione per il regime d’imposta sostitutivo si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia, ovvero con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta immediatamente successivo a quello del trasferimento.
L’estensione dell’opzione ai familiari si perfeziona mediante specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza in Italia ovvero nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo a quello del trasferimento della residenza del familiare in Italia.
Il contribuente che ha esercitato l’opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata.
Costituiscono cause di decadenza dal regime:
- omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
- trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali.
La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. La cessazione degli effetti, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione comportano la cessazione degli effetti dell’opzione anche rispetto ai familiari a cui è esteso, salva la possibilità per i familiari di continuare a permanere nel particolare regime.
I soggetti provvedono al versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di 100 mila euro, in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Qualora sia stata effettuata l’opzione per uno o più familiari, per ciascun familiare al quale si estende il regime, è versata l’imposta sostitutiva nella misura di 25 mila euro, sempre in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime medesimo, e sempre entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Gianfranco Antico
28 luglio 2018