Anagrafe nazionale della popolazione residente per la gestione dei dati anagrafici

E’ in arrivo un nuovo sistema unificato di anagrafe che permetterà di monitorare a livello statistico la popolazione residente e che aiuterà gli enti locali nella fase di partecipazione all’accertamento.

Con il D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 –pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2015 – è stato adottato specifico regolamento volto a definire le modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), unica struttura per la gestione dei dati anagrafici che – gradualmente – subentrerà all`Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all`Estero (AIRE) e alle Anagrafi della popolazione residente curate dai Comuni.

Il nuovo sistema centralizzato permetterà di garantire l’integrità, l’univocità e la sicurezza delle informazioni, concernenti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza, i dati dei cittadini italiani residenti all’estero ed il domicilio digitale, nonché le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse ed, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.

L’ANPR, inoltre, renderà disponibili all’ISTAT i dati concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell’Unione Europea.

Il cittadino registrato nell’ANPR potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali tramite il sito web dell’ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica.

La nuova banca dati centralizzata costituisce sicuramente un’importante innovazione tecnologica e normativa tenuto conto che – in precedenza – erano evidenti le criticità connesse all’eccessivo grado di disallineamento – stimato nell’ordine dell’8-10 per cento – tra i dati della popolazione residente nei comuni e i dati registrati nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria, con rilevanti conseguenze sia sul piano dell’analisi del patrimonio informativo a disposizione degli organi deputati dell’accertamento fiscale, sia sulle attività di competenza – anche dal punto di vista della tassazione locale – degli enti territoriali.

Infatti, occorre evidenziare l’importanza di un adeguato flusso di interscambio conoscitivo tra sistemi centrali e periferici, anche in relazione alla possibilità per l’ente locale e per i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate – per le parti di rispettiva competenza – di procedere ad una corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie sulla base della conoscenza del loro effettivo ammontare, nonché di analizzare la situazione reddituale di un soggetto anche in relazione all’effettiva condizione anagrafica-famigliare. In diverse sedi, peraltro, è stato rilevato come, in precedenza, gli uffici tributi degli enti locali non disponessero sempre di informazioni aggiornate e tempestive da fornire in input a strumenti di analisi fiscale, e quindi diventava generalmente problematica l’attuazione di strategie, il controllo delle entrate e la pianificazione delle attività di accertamento. A titolo di esempio, già nel corso dell’indagine “i rapporti tra il sistema di gestione dell’Anagrafe Tributaria e le amministrazioni locali” della competente Commissione Parlamentare di Vigilanza del 22.09.2004, era stato – tra l’altro – evidenziato che “molto maggiori appaiono i disallineamenti tra i dati degli immobili contenuti nelle dichiarazioni ICI e quelli registrati negli archivi dell’Agenzia del territorio, aspetto questo ritenuto preoccupante dall’ANCI anche in vista del passaggio delle funzioni catastali ai comuni.”

In conclusione, il nuovo sistema centrale dei dati anagrafici potrà arrecare indiscutibili benefici:

  • sia nei confronti degli Enti locali e – al riguardo – basta rinviare al ruolo dei Comuni nell’attività di accertamento previsto dal D.L. nr.203/2005, convertito con la Legge nr. 248/2005. Infatti, l’art.1 della disposizione normativa di cui sopra ha previsto che la partecipazione dei Comuni all’accertamento è incentivata, al fine di potenziare l’azione di contrasto al fenomeno evasivo ed in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, tramite il riconoscimento di una quota delle maggiori somme1 relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito della partecipazione al relativo procedimento amministrativo di accertamento da parte degli enti locali.

L’attuazione di quanto sopra esposto è stato subordinato all’emanazione da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di apposito provvedimento, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e contenente le modalità tecnico-operative di tale collaborazione istituzionale, proiettata, nelle intenzioni del legislatore, ad assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all’evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa. Il dettato normativo di cui sopra, pertanto, ha trovato attuazione con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 Dicembre 2007, nr. 187461/07 che ne ha disciplinato le modalità operative2;

sia in relazione agli organi deputati delle attività di accertamento fiscale (Agenzia delle Entrate e del Territorio, Guardia di Finanza), con specifico riferimento ad un incremento qualitativo del patrimonio informativo a disposizione sul contribuente, nonché ad una maggiore efficienza e celerità nell’acquisizione e consultazione dei relativi dati anagrafico-famigliari.

Per completezza di trattazione, si rappresenta che il sistema attualmente operante – precedente all’introduzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – è incentrato sul SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali), cui sono collegati attualmente in totale 7274 enti, di cui 6930 enti locali. Il sistema SIATEL permette a tutti gli enti collegati di accedere via Internet alle banche dati anagrafiche e reddituali relative a persone fisiche e giuridiche, e consente la fornitura da parte dei comuni degli aggiornamenti di nascite, decessi e variazioni di residenza. Il sistema consente inoltre l’allineamento dei codici fiscali dell’anagrafe comunale con i dati presenti in Anagrafe tributaria. Il sistema, inoltre, coopera con l’altro sistema INA/SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi/Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico), gestito dal Ministero dell’interno, che, attraverso il codice fiscale e l’utilizzazione dell’ultima residenza, certifica e garantisce la correttezza delle informazioni contenute nel SIATEL.

 

2 febbraio 2015

Nicola Monfreda

 

1Ai sensi dell’art.1, comma 12 bis del D.L. 13-8-2011 n. 138 “al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento”.

2 Vgs. MONFREDA N., La partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, in Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze n.1/2008; MONFREDA N., D.L. 31 maggio 2010 n. 78: gli ulteriori interventi in materia di partecipazione dei comuni all’attività di accertamento contenuti nella c.d. manovra correttiva, in Fiscalitax nr.07-08/2010.