La tracciabilità degli acquisti di carburante per autotrazione

Le cessioni di carburanti per autotrazione, effettuate dai gestori degli impianti stradali, non dovranno essere documentate, fino al 31 dicembre prossimo, tramite fatturazione elettronica. Il nuovo obbligo non è entrato in vigore il 1° luglio 2018, ma troverà applicazione, come previsto per ogni altra prestazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019

Basta carta carburante?Le cessioni di carburanti per autotrazione, effettuate dai gestori degli impianti stradali, non dovranno essere documentate, fino al 31 dicembre prossimo, tramite fatturazione elettronica. Il nuovo obbligo non è entrato in vigore il 1° luglio 2018, ma troverà applicazione, come previsto per ogni altra prestazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Tuttavia il differimento non riguarda ogni adempimento previsto dalla legge di Bilancio 2018. Dal 1° luglio scorso la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva è consentita esclusivamente laddove i contribuenti effettuino il pagamento con mezzi in grado di assicurare la tracciabilità quali, ad esempio, carta di debito, carta di credito, carta prepagata, etc. Se il rifornimento di carburante dovesse essere pagato in contanti non sarà più possibile considerare in deduzione il costo. Parimenti anche l’Iva risulterà indetraibile. Ciò anche laddove la spesa sostenuta dovesse essere regolarmente documentata con l’utilizzo della scheda carburante.

Le novità riguardano non solo gli esercenti l’attività di impresa, ma anche i professionisti. I contribuenti dovranno essere pronti a documentare che il pagamento è stato effettuato con un mezzo di pagamento tracciabile. L’onere della prova grava sul contribuente anche perché, nella maggior parte dei casi, il mezzo di pagamento non risulterà dalle scritture contabili.

I professionisti in contabilità semplificata

I professionisti in contabilità semplificata devono istituire il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973. All’interno del predetto registro devono essere registrati tutti i movimenti finanziari indicando la relativa data di incasso o di pagamento delle spese. Fino quando non si verifica il movimento finanziario il relativo documento deve essere registrato esclusivamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In conseguenza della manifestazione finanziaria il professionista sarà tenuto ad indicare nel registro esclusivamente la data di incasso o di pagamento e non il relativo mezzo di pagamento utilizzato. Ad esempio dal predetto registro non sarà possibile desumere se il pagamento della spesa, e nel caso in esame il rifornimento di carburante, sarà stato effettuato in contanti, ovvero con moneta elettronica. L’unica informazione, oltre l’ammontare della spesa, è la data di pagamento.  In questo caso il professionista dovrà conservare la prova documentale del mezzo di pagamento utilizzato. Ad esempio sarà possibile esibire l’estratto conto bancario dal quale dovrebbe risultare l’utilizzo della carta di debito, ovvero l’estratto conto della carta di credito o anche copia dello scontrino rilasciato dal POS al momento dell’utilizzo della carta.

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I professionisti in contabilità ordinaria

In questo caso la situazione è diversa. Dal registro dei movimenti finanziari devono risultare i pagamenti effettuati in contanti e gli estremi dei conti correnti bancari e postali, con i relativi movimenti, utilizzati nell’ambito dell’attività professionale esercitata.

Pertanto gli eventuali pagamenti effettuati in contanti, che daranno luogo all’indeducibilità del costo del carburante e l’indetraibilità dell’Iva, risulteranno dal registro dei movimenti finanziari con l’addebito del relativo conto “cassa”.

Invece il medesimo registro contabile darà evidenza dei pagamenti effettuati con carta di debito, ovvero carta di credito o carta prepagata. In tale ipotesi il professionista evidenzierà, all’atto del pagamento, il debito sorto nei confronti dell’emittente la carta di credito. Successivamente, più o meno entro la metà del mese successivo, dalle scritture contabili sarà possibile desumere l’addebito del conto corrente bancario ove transiterà il saldo a debito di cui all’estratto conto relativo alla carta di credito.  In questo caso, a seguito dell’utilizzazione del registro dei movimenti finanziari, sarà immediatamente possibile verificare il mezzo di pagamento utilizzato e quindi comprendere se il professionista abbia o meno diritto a fruire della deduzione del costo sostenuto per l’acquisto del carburante e della detrazione dell’Iva.

Nicola Forte

17 luglio 2018

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