Occorre prendere atto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla legittimità della cartella di pagamento notificata ad una società già ammessa alla procedura di concordato preventivo. Tale diatriba ha un notevole risvolto pratico in un contesto economico, come quello attuale, che registra sempre più richieste di accesso alle procedure di risoluzione della crisi di impresa
Società ammessa alla procedura di concordato preventivo
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale a cui può ricorrere il debitore, che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, per tentare il risanamento dell’impresa oppure per liquidare il proprio patrimonio, evitando così la gravosa procedura fallimentare.
E’ una procedura attraverso la quale l’imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori circa le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni.
Secondo un preciso orientamento[1] deve ritenersi legittima l’iscrizione a ruolo e la notifica della relativa cartella di pagamento a società ammessa[2] alla procedura di concordato preventivo, in quanto, da un lato, l’apertura della procedura di concordato integra quel fondato pericolo per la riscossione[3] che, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 602 del 1973, legittima l’emissione del ruolo e, dall’altro lato, perché il ruolo assolve essenzialmente ad una funzione ricognitiva del credito fiscale, improduttiva di effetti ai fini dell’esecuzione esattoriale, e che soddisfa l’ulteriore esigenza di garantire l’accesso al giudice tributario, assicurando inoltre chiarezza e trasparenza nel rapporto con gli altri creditori.
Peraltro, la procedura di concordato preventivo è un atto di autonomia privata, imputabile direttamente alla volontà del debitore e non può portare ad elidere gli obblighi tributari. [4]
Occorre riconosce la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di emettere la cartella di pagamento nei confronti del contribuente che abbia già presentato una valida proposta di concordato preventivo, per due ordini di motivi:
- La cartella di pagamento è atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva[5], equiparato a tutti gli effetti all’istituto del precetto previsto dall’art. 480 c.p.c., sicché essa non costituisce un vero e proprio atto esecutivo da ricomprendersi nella previsione di cui alla norma dell’art. 168 L.F., che, invece, fa riferimento espressamente alle “azioni esecutive e cautelari”;
- negare la possibilità dell’emissione della suddetta cartella in sede di concordato preventiv