Termine in scadenza per la domanda di accertamento requisiti per l’accesso all’APE sociale

Rimane tempo limitato per la presentazione della domanda per l’accesso all’APE sociale per l’anno 2018. Infatti, il secondo termine per l’invio delle domande di riconoscimento scade il 15 luglio 2018 per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti necessari per l’accesso

Rimane tempo limitato per la presentazione della domanda per l’accesso all’APE sociale per l’anno 2018. Infatti, il secondo termine per l’invio delle domande di riconoscimento scade il 15 luglio 2018 per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti necessari per l’accesso.

 

La definizione di APE sociale

L’APE sociale, ossia “anticipo pensionistico”, è quello strumento fornito dal Legislatore allo scopo di garantire che alcune particolari categorie di soggetti possano accedere al pensionamento anticipato, con l’onere di provvedere al periodo di anticipo a carico dello Stato.

Tale strumento, introdotto dai commi 179-186, art. 1, L. n. 232/2016 (cd. Legge di Bilancio 2017), prevede che i soggetti che versino nelle condizioni dettate dalla legge, possano presentare domanda di accesso al pensionamento in via anticipata, in presenza di specifici requisiti.

 

La scadenza della domanda

Come detto poc’anzi, sarà così possibile presentare la domanda di certificazione dei requisiti per l’accesso all’APE sociale entro il prossimo 15 luglio 2018, termine per i soggetti che hanno maturato i requisiti oggettivi e soggettivi per richiedere all’INPS il rilascio della apposita attestazione.

Entro il 15 luglio quindi i soggetti interessati a richiedere l’anticipo pensionistico, dovranno rivolgersi all’Istituto Previdenziale allo scopo di richiedere il rilascio dell’attestazione dei requisiti per l’accesso all’istituto dell’APE sociale; si ricorda che per l’accesso all’istituto sono previste tre diverse date: la prima che scadeva il 31 marzo 2018, la seconda in scadenza il prossimo 15 luglio, e la terza – sempre che rimangano risorse finanziarie disponibili utili a finanziare l’anticipo – in scadenza il 30 novembre 2018.

 

La presentazione della domanda di APE sociale

La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio potrà essere presentata:

  • per via telematica sul sito INPS direttamente dal soggetto interessato;
  • avvalendosi dell’aiuto di professionisti o intermediari abilitati.

 Al fine di valutare tutte le domande di certificazione dei requisiti, l’INPS avrà tempo fino al 15 ottobre 2018 data entro la quale dovrà rilasciare l’attestazione indispensabile per la presentazione della domanda di APE sociale. Con la valutazione della domanda, l’INPS potrà raggiungere tre diverse conclusioni:

  1. rifiuto della domanda in caso di mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi;
  2. riconoscimento della presenza dei requisiti ma differimento della corresponsione dell’indennità in mancanza di coperture finanziarie;
  3. riconoscimento della presenza dei requisiti sia soggettivi che oggettivi e accettazione della domanda di corresponsione dell’indennità per sussistenza della copertura finanziaria; in tale circostanza la decorrenza del trattamento avrà luogo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano perfezionati tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

Requisiti per accedere all’APE sociale

Per accedere all’APE sociale sarà necessario verificare di possedere alcuni specifici requisiti:

  • età anagrafica minima di 63 anni;
  • non essere titolari di pensione;
  • essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima o alla Gestione Separata;
  • essere residenti in Italia.

Oltre ai requisiti citati, per accedere all’APE sociale è necessario essere in possesso alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, L. n. 604/1966 ed aver concluso, da almeno tre mesi, il godimento della prestazione per la disoccupazione loro spettante; inoltre tali soggetti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; con riferimento al requisito di disoccupazione, con la modifica apportata dalla L. di Bilancio 2018, è da specificare che la “disoccupazione” si configura anche nel caso in cui sia scaduto il termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, purché il soggetto abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
     
  • essere nella condizione di dover assistere, da almeno sei mesi, il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992), con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, ovvero assistere parenti e affini di secondo grado conviventi – sempre con handicap in situazione di gravità – nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni, siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, ovvero siano deceduti o mancanti;
     
  • essere soggetto a una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per riconoscimento dell’invalidità civile, e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
     
  • essere lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, per almeno sei anni su sette ovvero sette anni su 10, una o più delle attività lavorative particolarmente gravose elencate all’allegato A annesso al DPCM n. 88 del 23 maggio 2017 (che disciplina nel dettaglio la possibilità di accedere all’APE sociale e tutte le modalità di accesso e fruizione) e all’allegato B della Legge di Bilancio 2018; è necessario inoltre essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Si ha comunque una riduzione dei requisiti contributivi di 12 mesi per le donne per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni.
    Tra le tipologie di lavoratori inclusi rientrano ad esempio: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, ma anche operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca (si assume per tali lavoratori come riferimento per il computo dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate relativo all’anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente), pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del D.Lgs. n. 67/2011, così come i marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

 

Antonella Madia

14 luglio 2018