L’approvazione della Legge di Bilanci, ha delineato numerosi cambiamenti in materia di benefici previdenziali e anticipo pensionistico, a tutela dei lavoratori precoci o che hanno svolto lavori gravosi: ciò comporta numerosi cambiamenti in ordine alla disciplina vigente, tra cui un’estensione della platea dei beneficiari dell’APE sociale e numerose modifiche con riferimento al pensionamento di soggetti che nel corso della loro vita lavorativa abbiano svolto lavori gravosi
Con la seduta del 23 dicembre 2017, in terza lettura il Senato ha approvato definitivamente il Bilancio di Previsione dello Stato, che è diventato definitivamente Legge.
Così, si ha un quadro definitivo delle novità che interverranno nel corso dell’anno 2018, anche in materia di previdenza.
In particolare, è da segnalare quanto è stato previsto da parte dell’articolo 1, commi 162-167, della nuova Legge di Bilancio, quando prevede la proroga di un anno della disciplina dell’APE volontaria, modificando contemporaneamente i requisiti per l’accesso all’APE sociale e al beneficio previdenziale per i lavoratori precoci, ai fini di ampliare la platea dei potenziali beneficiari.
Prima di procedere però all’analisi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 per ciascuna tipologia di istituto, è opportuno fare un breve cenno alle caratteristiche di ciascuno in modo da meglio comprendere come le modifiche da ultimo apportate ne condizioneranno il funzionamento.
APE volontaria
L’APE volontaria è un istituto sperimentare, previsto inizialmente fino al 31 dicembre 2018 (e ora prorogato dalla nuova Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2019), che è stato introdotto dall’articolo 1, commi 166-178 della L. n. 232/2016, cioè la Legge di Bilancio per il 2017, consistente in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, il quale è corrisposto in quote mensili per 12 mensilità ad un soggetto in possesso di specifici requisiti, che dovrà essere restituito solamente al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con delle rate di ammortamento mensili spalmate in una durata di 20 anni.
I soggetti ammessi all’anticipo pensionistico volontario devono:
- essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ovvero alla Gestione Separata;
- possedere un’età anagrafica minima di 63 anni;
- possedere un’anzianità contributiva minima di 20 anni;
- ottenere la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla richiesta;
- dover avere – per poter accedere all’anticipo pensionistico volontario – un ammontare di pensione almeno pari a 1,4 volte il trattamento minimo al netto della rata di ammortamento dell’anticipo pensionistico;
- non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti.
La durata minima dell’anticipo pensionistico è di 6 mesi. Si ricorda che l’effettiva modalità attuativa della disciplina dell’APE volontaria è stata introdotta con successivo D.P.C.M. n. 150/2017, il quale ha fornito istruzioni specifiche sulle modalità attraverso le quali è possibile procedere alla richiesta di APE volontaria, al quale si rimanda per tutte le ulteriori specificazioni.
Le modifiche nella Legge di Bilancio 2018.
In materia di APE volontaria è intervenuta la Legge di Bilancio 2018 (con l’art. 1, comma 162, lettera a) disponendone la proroga di un anno, cosicché l’attuale scadenza al 31 dicembre 2018 venga prorogata fino al 31 dicembre 2019.
APE sociale
La Legge di Bilancio 2017 aveva previsto non solo l’anticipo pensionistico volontario ma anche altri benefici previdenziali, tra i quali l’anticipo pensionistico sociale, cd. “APE sociale”: tale istituto, introdotto dai commi 179-186, art. 1, L. n. 232/2016, consiste in un’indennità a carico dello Stato, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, in favore di una particolare categoria di soggetti, i quali devono:
- possedere un’età anagrafica minima di 63 anni;
- non essere titolari di pensione;
- essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ovvero alla Gestione Separata;
- essere in possesso alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, L. n. 604/1966 ed aver concluso, da almeno tre mesi, il godimento della prestazione per la disoccupazione loro spettante; inoltre tali soggetti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- essere nella condizione di dover assistere, da almeno sei mesi, il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992), con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti a una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per riconoscimento dell’invalidità civile, e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al DPCM n. 88 del 23 maggio 2017 (che disciplina nel dettaglio la possibilità di accedere all’APE sociale e tutte le modalità di accesso e fruizione) e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (es. operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, ecc.).
Le modifiche nella Legge di Bilancio 2018.
Andando alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 all’istituto dell’APE sociale, secondo quanto previsto dai commi 162-167 dell’articolo 1, si prevede che:
- con riferimento al requisito di disoccupazione, con la modifica apportata si configura anche nel caso in cui sia scaduto il termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, purché il soggetto abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- per quanto concerne i soggetti che assistono da almeno sei mesi familiari con handicap grave, viene estesa la possibilità di accedere all’APE sociale anche a parenti e affini di secondo grado conviventi nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni, siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, ovvero siano deceduti o mancanti;
- aumenta l’intervallo temporale in cui è possibile maturare il periodo di attività minimo richiesto di esercizio di professioni gravose, prevedendo, oltre allo schema dei 6 anni su 7, anche la possibilità di maturare il requisito di attività secondo lo schema 7 anni su 10. Si interviene inoltre sui requisiti contributivi, prevedendo in particolare una riduzione di 12 mesi per le donne per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni, la cd. “APE sociale donna”;
- si ampliano le categorie dei lavori gravosi, prevedendo a partire dall’anno 2018 anche l’inclusione delle nuove professioni previste nell’allegato B alla nuova Legge di Bilancio, per cui la possibilità di accedere all’APE sociale è ora estesa anche a:
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del D.Lgs. n. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne;
- per i lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, si assume come riferimento per il computo dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate relativo all’anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente (pari a 156, previsto dall’articolo 9-ter, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 510/1996);
- viene semplificata la procedura per l’accesso alle indennità per le attività gravose prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell’assoggettamento alla tariffa INAIL del 17 per mille, ai fini della validità della domanda;
- viene istituito il fondo APE sociale e rimodulata l’autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento per l’estensione dell’indennità.
Benefici previdenziali per lavoratori precoci
La Legge di Bilancio 2017 aveva previsto anche delle agevolazioni e benefici previdenziali per i lavoratori precoci, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 199-205, della L. n. 232/2016, disponendo dal 1° maggio 2017 una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva a favore di alcune categorie di soggetti, indipendentemente dall’età anagrafica. I beneficiari sono soggetti:
- con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti al compimento del diciannovesimo anno di età;
- iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente al primo gennaio 1996;
- in possesso di alcune specifiche caratteristiche (previste dal comma 199, lett. a)-d), dell’articolo 1, L. n. 232/2016), quali:
- stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L.604/1966), risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (un quadro completo è contenuto nel D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87);
- soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall’art. 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011 (come modificato, da ultimo, dal comma 206 della richiamata L. n. 232/2016).
Le modifiche nella Legge di Bilancio 2018.
Con riferimento ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori precoci, sono previste varie disposizioni all’interno della Legge di Bilancio 2018. In particolare è da segnalare che l’obiettivo di ampliare l’accesso all’istituto è stato soddisfatto con:
- l’ampliamento delle categorie dei lavori ritenuti gravosi, previsti dall’Allegato B alla Legge di Bilancio 2018 (già segnalato più in alto con riferimento all’APE sociale);
- l’aumento dell’arco temporale in cui maturare il periodo di attività lavorativa gravosa minimo richiesto dalla normativa: infatti, oltre allo schema di 6 anni su 7, è ora previsto anche lo schema di 7 anni su 10 di svolgimento di attività lavorative ritenute gravose;
- l’estensione ai parenti e affini di secondo grado conviventi dell’accesso al beneficio, ma solo qualora i genitori e il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni, siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, ovvero siano deceduti o mancanti.
È inoltre stata semplificata la procedura di accesso al beneficio, eliminando anche in questo caso la necessità di assoggettamento alla tariffa INAIL dal 17 per mille, e viene previsto che per i lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia per il computo integrale dell’anno di lavoro, debba prendersi a riferimento il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all’anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente (art. 9-ter, comma 4, ultimo periodo, D.L. n. 510/1996).
29 dicembre 2017
Antonella Madia