Quattordicesima in arrivo: modalità di calcolo, redditi e importo

Con la mensilità di luglio è corrisposta dall’INPS una somma a titolo di quattordicesima mensilità per i pensionati. Ma non tutti i soggetti in possesso di pensione possono esserne destinatari, in quanto bisogna rispettare delle specifiche condizioni reddituali e contributive, in base alle quali la somma sarà più o meno cospicua. Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti che riceveranno tale somma

Con la mensilità di luglio è corrisposta dall’INPS una somma a titolo di quattordicesima mensilità per i pensionati. Ma non tutti i soggetti in possesso di pensione possono esserne destinatari, in quanto bisogna rispettare delle specifiche condizioni reddituali e contributive, in base alle quali la somma sarà più o meno cospicua. Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti che riceveranno tale somma.

Diritto alla quattordicesima

Con il mese di luglio arriva per un’ampia platea di lavoratori una somma di denaro definita “quattordicesima”. Ma essa è stata introdotta anche per i pensionati, in relazione ai quali l’INPS ha fornito delucidazioni con il Messaggio n. 2389 del 13 giugno 2018. Tale emolumento è stato introdotto dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007, e in seguito modificato dall’articolo 1, comma 187, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

I limiti e le modalità di calcolo del reddito utile

Innanzitutto l’INPS ricorda quali sono i limiti reddituali da tenere in considerazione, in particolar modo individuando quale reddito dovrà essere tenuto in considerazione per l’erogazione della somma; la verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata:

  • in caso di prima concessione, prendendo a riferimento tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2018: rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva (sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009);

 

  • nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, prendendo in considerazione i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati per il 2018 (di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1388 e ss.mm.) e i redditi diversi rispetto a quelli appena segnalati e che sono stati conseguiti nel 2017 (in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 122/2011). Ciò significa che saranno presi a riferimento i redditi memorizzati nel casellario centrale e riferiti all’anno di erogazione, mentre per i redditi di diversa tipologia dovranno considerarsi invece quelli facenti riferimento all’anno 2017. Da quanto detto – e l’INPS lo specifica – la somma viene corrisposta in via provvisoria, salvo poi verificare a consuntivo l’effettivo diritto.

Esistono ovviamente anche limiti alla corresponsione del beneficio: la Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha esteso tali limiti tanto che seppur il reddito complessivo individuale non debba essere superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo (mensilmente pari a 507,42 euro), potranno beneficiarne anche i soggetti con un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo, con alcune limitazioni.

Dati dei redditi diversi

Cosa succede se non sono presenti informazioni relative agli anni 2017 o 2018 per i redditi diversi da quelli della prestazione? In tal caso sarà necessario tenere in considerazione redditi delle ultime campagne reddituali elaborate, ossia i redditi del 2015 e, in subordine, del 2014.

Si ricorda a tale proposito che concorrono a formare redditi utili per la spettanza del beneficio i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a IRPEF, ma anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte ovvero a imposta sostitutiva, oltre che quelli conseguiti all’estero. Sono invece esclusi il reddito individuale derivante da pensioni di guerra, da indennità per ciechi parziali e sordi pre-linguali ovvero indennità a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, oltre che il reddito per la casa di abitazione, a titolo di trattamenti di fine rapporto, competenze arretrate soggette a tassazione separata, assegni familiari, e indennità di accompagnamento.

La comunicazione

Ai beneficiari sarà inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio. I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della quattordicesima nell’apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2017.

Coloro che non ricevano la quattordicesima ma ritengono di averne diritto, possono invece presentare apposita domanda di ricostituzione on-line sul sito INPS utilizzando il PIN INPS, la carta CNS o l’identità SPID, e la domanda sarà esaminata dalle sedi territoriali.

In caso di verifica della spettanza, la quattordicesima sarà erogata con la prima rata utile di pensione.

L’importo

La quattordicesima non avrà lo stesso valore per tutti i pensionati: infatti, l’ammontare sarà proporzionato all’anzianità contributiva di ciascun soggetto e valore del reddito individuale.

Possono così distinguersi due diverse fasce di soggetti:

  • i soggetti che possiedono un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo (pari per l’anno 2018 a euro 507,42). Per tali soggetti, la quattordicesima oscillerà tra 437 euro e 655 euro, in relazione al numero di anni di contributi versati; più nello specifico gli ex lavoratori dipendenti con contributi fino a 15 anni e gli ex lavoratori autonomi con contributi fino a 18 anni riceveranno 437 euro; gli ex lavoratori dipendenti con contributi compresi tra 15 e 25 anni e gli ex lavoratori autonomi con contributi compresi tra 18 e 28 anni riceveranno 546 euro, gli ex lavoratori dipendenti con contributi di oltre 25 anni e gli ex lavoratori autonomi con contributi di oltre 28 anni, riceveranno 655 euro;

 

  • i soggetti che possiedono un reddito compreso tra 1,5 volte e fino a 2 volte il trattamento minimo (pari per l’anno 2018 a euro 507,42). Per tali soggetti, la quattordicesima oscillerà tra 336 euro e 504 euro, in relazione al numero di anni di contributi versati; così gli ex lavoratori dipendenti con contributi fino a 15 anni e gli ex lavoratori autonomi con contributi fino a 18 anni riceveranno 336 euro; gli ex lavoratori dipendenti con contributi compresi tra 15 e 25 anni e gli ex lavoratori autonomi con contributi compresi tra 18 e 28 anni riceveranno 420 euro; gli ex lavoratori dipendenti con contributi di oltre 25 anni e gli ex lavoratori autonomi con contributi di oltre 28 anni, riceveranno 504 euro.

Cosa succede per i neo-pensionati

I soggetti che hanno perfezionato il requisito anagrafico richiesto a partire:

  • dal 1° luglio per i soggetti iscritti alle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica;
  • dal 1° agosto per i soggetti iscritti alla Gestione lav. Privati ed Enpals;

e i soggetti che sono divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, riceveranno la quattordicesima d’ufficio, con la rata di dicembre 2018.

Antonella Madia

30 giugno 2018