La quattordicesima mensilità a luglio per i pensionati

L’istituto della quattordicesima mensilità permette ad alcune tipologie di soggetti di ottenere una somma aggiuntiva, corrisposta nel mese di luglio, in presenza di alcuni specifici requisiti. Analizziamo le caratteristiche di tale somma aggiuntiva.

L’istituto della “quattordicesima mensilità” per i pensionati a partire dal 2007 permette ad alcune tipologie di soggetti di ottenere una somma aggiuntiva, corrisposta nel mese di luglio, in presenza di alcuni specifici requisiti. Considerate le modifiche operate da parte della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), che hanno ampliato la platea dei beneficiari, con tale contributo si analizzano le caratteristiche e le novità di tale somma aggiuntiva.

 

La “Quattordicesima mensilità” per i pensionati

quattordicesima mensilità a luglio per i pesnionatiL’istituto della “quattordicesima mensilità” per i pensionati fu introdotto da parte dell’articolo 5 del Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81, il quale ha previsto che con la mensilità di luglio venisse corrisposto un importo aggiuntivo definito “quattordicesima mensilità”, a favore di titolari di uno o più trattamenti pensionistici, a carico dell’AGO, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, del fondo clero, ovvero per i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità, di pensione di inabilità, o di pensione ai superstiti, e in presenza di alcuni precisi requisiti, vale a dire:

  • età pari o superiore a sessantaquattro anni;
  • reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo (anche se con la L. di Bilancio 2017 è prevista una “apertura” – di cui si parlerà più avanti – nei confronti dei soggetti con un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo).

Tale trattamento è corrisposto in funzione dell’anzianità contributiva complessiva oltre che della gestione a carico della quale sussiste la liquidazione del trattamento principale e l’origine di tale istituto risiede proprio nell’obiettivo di migliorare le condizioni economiche dei soggetti con un importo pensionistico molto basso: a riprova di ciò si segnala che l’ammontare corrisposto a titolo di quattordicesima non è soggetto a tassazione e di conseguenza non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Non è inoltre necessario effettuare alcuna richiesta, in quanto tale somma è corrisposta automaticamente nel mese di luglio.

Si ricorda che non danno diritto alla corresponsione della quattordicesima le pensioni di invalidità civile, pensione o assegno sociale, pensioni di guerra e rendite INAIL.

Va segnalato inoltre che la Legge è andata a definire anche due particolari casistiche, ossia:

  1. il caso in cui il soggetto sia titolare di pensione diretta ma anche di pensione ai superstiti: in tale circostanza si terrà conto solamente dell’anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti;
  2. il caso in cui il soggetto sia titolare solamente di pensione ai superstiti: in questa casistica bisognerà tenere in considerazione che l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.

 

 

Le novità della Legge di Bilancio 2017

Con la L. n. 232/2016, e più specificamente con il comma n. 187 dell’articolo 1, sono aumentati non solo gli importi corrisposti, ma anche i soggetti beneficiari della misura.

Innanzitutto la L. n. 232/2016 ha sostituito la Tabella A allegata al D.L. n. 81/2007, così che ora la Tabella da prendere a riferimento è quella contenuta nell’Allegato D alla L. di Bilancio 2017.

Fatta questa premessa, la Legge di Bilancio prevede un’apertura con riferimento ai soggetti interessati dall’istituto, prevedendone l’accesso per:

  1. soggetti con un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
  2. soggetti con un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del FPLD.

 

 

I redditi che concorrono (e non) al raggiungimento delle soglie

È così opportuno segnalare quali sono i redditi da tenere in considerazione per la verifica della spettanza della quattordicesima: si ricorda infatti che per determinare la spettanza e l’ammontare della somma aggiuntiva è necessario considerare solamente il reddito individuale, che è composto:

  • dalla pensione;
  • dai redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a IRPEF, ma anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte ovvero a imposta sostitutiva, oltre che quelli conseguiti all’estero.

Sono esclusi dal computo: il reddito individuale derivante da pensioni di guerra, indennità di cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 508/1988 (indennità per ciechi parziali e sordi pre-linguali), ovvero indennità di cui alla L. n. 210/1991 (in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati), che – come specifica anche la Circolare INPS n. 119 del 2007 – sono da considerarsi come contributi forfettari non assimilabili ad alcuna forma di reddito. Sono altresì esclusi dal computo del reddito individuale ai fini della corresponsione della quattordicesima: reddito per la casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto, competenze arretrate soggette a tassazione separata, assegni familiari, oltre che indennità di accompagnamento.

 

 

Le fasce di reddito per la quattordicesima

La quattordicesima non è però erogata a tutti i soggetti con i requisiti citati in eguale proporzione: esistono infatti specifiche condizioni – in relazione agli anni di versamento contributivo e all’importo del trattamento pensionistico – che determinano l’ammontare della somma in esame. L’articolo 1, comma 187, lettera a) della L. n. 232/2018, rimandando all’allegato D della medesima Legge, riporta la tabella con l’ammontare da erogare in relazione alle specifiche condizioni economiche del soggetto.

Così a partire dal 2017 nei confronti di soggetti che hanno un reddito individuale fino a 1,5 volte il trattamento minimo (quindi fino alla soglia di quasi 9800 euro), e con un numero di anni di contribuzione:

  • fino a 15 per ex lavoratori dipendenti ovvero 18 per ex lavoratori autonomi: la quattordicesima ammonterà a 437 euro;
  • da 15 a 25 per ex lavoratori dipendenti ovvero da 18 a 28 per ex lavoratori autonomi: la quattordicesima ammonterà a 546 euro;
  • oltre 25 per ex lavoratori dipendenti ovvero 28 per ex lavoratori autonomi: la quattordicesima ammonterà a 655 euro.

 

Diverso è il caso di soggetti con un reddito individuale compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo (in sostanza per i redditi compresi tra circa 9800 e 13mila euro); in tal caso, a seconda del numero di anni di contribuzione:

  • fino a 15 per ex lavoratori dipendenti ovvero 18 per ex lavoratori autonomi: la quattordicesima ammonterà a 336 euro;
  • da 15 a 25 per ex lavoratori dipendenti ovvero da 18 a 28 per ex lavoratori autonomi: la quattordicesima ammonterà a 420 euro;
  • oltre 25 per ex lavoratori dipendenti ovvero 28 per ex lavoratori autonomi: la quattordicesima ammonterà a 504 euro.

Antonella Madia

19 maggio 2018