Il Legislatore ha operato modifiche normative in favore dei professionisti, inserendo delle variazioni in materia di deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione degli alimenti e bevande, e delle spese sostenute per l’aggiornamento e la formazione professionale
Con la Legge n. 81 del 22.05.2017, rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, il Legislatore ha operato delle modifiche normative in favore dei professionisti, inserendo delle variazioni in materia di deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione degli alimenti e bevande, e delle spese sostenute per l’aggiornamento e la formazione professionale.
Le spese alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande
Prima dell’intervento delle suddette modifiche, il Legislatore aveva previsto numerose limitazioni alla deducibilità dei predetti oneri, dato che – per la intrinseca natura di tali spese – riteneva sussistente, alla luce di un giudizio prognostico, il rischio che una parte di queste spese potesse essere riconducibile alla “sfera privata” del professionista.
Per la precisione l’art. 54, comma 5, del DPR n. 917/1986 prevedeva (e prevede tutt’ora) che “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta”.
Quindi nessuna possibilità di deduzione integrale ma un doppio sbarramento, costituito in primis da una percentuale sulle spese sostenute, il cui importo non può essere – comunque – superiore al perimetro quantitativo tracciato dalla seconda percentuale, applicata questa volta ai compensi percepiti nel periodo d’imposta, che rappresenta una sorta di “plafond” a disposizione del lavoratore autonomo.
Tale condizione è mutata in meglio con l’avvento della novella suddetta.
L’art. 8, comma 1 della L. n. 81/2017, sostituendo il secondo periodo dell’art. 54, comma 5 cit., ha ora disposto che: “I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate