Le rivalutazioni fiscali: aspetti generali
Nel corso degli anni, le norme fiscali hanno consentito svariate volte di procedere a una rideterminazione/adeguamento dei valori di determinati asset, posseduti dalle imprese o da soggetti non imprenditori, concedendo così una riduzione delle imposte da assolvere sulle plusvalenze in caso di realizzo.
La puntuale ricostruzione normativa delle rivalutazioni (dei beni di impresa, dei terreni, delle partecipazioni) può risultare complessa, perché si sono di fatto succedute norme istitutive, proroghe e norme che riaprivano le procedure “pregresse” con disposizioni sostanzialmente similari.
Con inesorabile successione di norme di proroga anno per anno, le rivalutazioni sono giunte fino al corrente anno 2018: in verità con proroga, stavolta, della rivalutazione per i terreni e le partecipazioni possedute al di fuori dell’esercizio di impresa, mentre per la rivalutazione dei beni di impresa non sono stati ulteriormente riaperti i termini. È tuttavia necessario verificare che succede relativamente alle opzioni già esercitate fino al 2017, i cui effetti si producono dal 2018 in poi.
I beni delle imprese
Per quanto riguarda il reddito di impresa, la rivalutazione dei beni delle imprese si presenta come procedimento finalizzato a conferire maggiori valori contabili e/o fiscali ai cespiti patrimoniali dell’impresa, con effetti associati – per quanto riguarda l’ambito fiscale – a una riduzione di imposte nella forma di maggiori ammortamenti e minori plusvalenze all’atto della cessione.
Ancora nel 2017 era possibile attivare la procedura di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, per le società di capitali e per gli enti commerciali non IAS adopter (art. 1, commi 556 e seguenti, legge 11.12.2016, n. 232).
Secondo quanto esplicitamente affermato al comma 556 dell’art. 1 della Legge n. 232/2006, a quest’ultima legge di rivalutazione dei beni delle imprese risultano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I, sezione II, della Legge n. 342/2000 (artt. 10 e seguenti).
Potevano essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'attività di impresa (immobili merce), risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015.
La rivalutazione doveva essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scadeva successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016 (in genere, dal 2016), doveva riguardare tutti i beni appartenen