Premessa
Come si ricorderà, la I Sezione della Corte di Cassazione – con l’ord. n. 2484 del 31.1.2017 - aveva rimesso al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, la questione riguardante la possibilità di individuare la nullità sopravvenuta, seppure con effetto ex nunc, dei contratti di mutuo a tasso fisso conclusi in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, allorché il tasso di interesse, pure non usurario al momento della stipula, fosse risultato, in un qualsiasi momento dell'attuazione del rapporto, superiore alla soglia-usura come determinata ai sensi del criterio di calcolo disciplinato dall'art. 2 della predetta legge; in altre parole, tale provvedimento trovava radice nelle dubbia sussistenza dell’elemento dell’usurarietà dei tassi originariamente leciti, ma divenuti successivamente usurari in ragione dell’introduzione delle nuove modalità di calcolo del cd. tasso soglia.
Il pregresso contrasto giurisprudenziale
La citata ordinanza descriveva la presenza di differenti orientamenti giurisprudenziali che giustificavano l’intervento delle Sezioni Unite. La I Sezione della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, la questione riguardante la possibilità di predicare la nullità sopravvenuta, seppure con effetto ex nunc, dei contratti di mutuo a tasso fisso conclusi in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, allorché il tasso di interesse, pure non usurario al momento della stipula, risulti, in un qualsiasi momento d