Segnaliamo un caso di risarcimento patrimoniale a favore di un contribuente che ha subito la notifica di una cartella di pagamento palesemente illegittima (in quanto emessa per un tributo già corrisposto). Al di là dell’aspetto economico della vicenda, il principio espresso dalla Cassazione appare estremamente interessante per i casi di errore lampante da parte del Fisco e conseguente risarcimento di danni patrimoniali e non
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7437 del 23.03.2017, ha chiarito un interessante aspetto, in tema di possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di ricezione di un’errata cartella.
Nel caso di specie, il contribuente conveniva dinanzi al giudice di pace di Catania SERIT Sicilia S.p.A. – attualmente Riscossione Sicilia S.p.A. – e il Comune di Catania chiedendone la condanna solidale a risarcirgli danno patrimoniale e danno non patrimoniale, che sarebbero a lui derivati dall’emissione di ruoli e cartelle esattoriali di pagamento poi annullati.
Il danno patrimoniale veniva indicato nelle spese del relativo giudizio sfociato nell’annullamento.
Per il danno non patrimoniale si chiedeva invece una liquidazione equitativa.
Il giudice di pace di Catania, in accoglimento della domanda risarcitoria, condannava solidalmente i convenuti a corrispondere all’attore la somma di 1.000 Euro, “quale rifusione del danno patrimoniale e morale”, nonché a rifondergli le spese di causa. Avendo proposto appello principale SERIT Sicilia S.p.A. e appello incidentale il Comune di Catania, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l’appello incidentale e rigettava quello principale.
Riscossione Sicilia S.p.A. presentava infine ricorso per Cassazione, denunciando violazione del principio del giudicato (ne bis in idem), dal momento che il giudice che aveva annullato le cartelle aveva già compensato le spese processuali, e dunque, a suo avviso, il giudice di pace che aveva condannato l’Ente al risarcimento del danno patrimoniale aveva violato il relativo