Pagamento stipendi: dal primo luglio 2018 stop ai contanti

Dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti non possono più effettuare il pagamento in contanti nei confronti di dipendenti, collaboratori e anche soci. L’obbligo trova posto nella Legge di Bilancio 2018 che, per contrastare pratiche scorrette, cerca di rendere tracciabili gli strumenti di pagamento, come deterrente alla difformità diffusa tra buste paga e quanto effettivamente percepito

Stop ai pagamenti in contanti: è vera rivoluzione?

È prossimo il momento in cui i datori di lavoro non potranno più effettuare il pagamento degli stipendi in contanti: infatti la Legge n. 205/2017, cd. Legge di Bilancio 2018, ha stabilito che la nuova regola entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio 2018.

Tale modifica ha l’obiettivo di contrastare gli abusi riguardanti il pagamento degli stipendi dei lavoratori in quanto spesso succede che i lavoratori siano “convinti” a firmare buste paga molto più corpose di quel che effettivamente ricevono in contanti; con la modifica dovrebbe essere pienamente tracciabile il totale pagato al lavoratore; senza voler in alcun modo sminuire la portata deterrente della disposizione, il condizionale è però d’obbligo, in quanto se è vero che “fatta la legge, scoperto l’inganno”, il datore di lavoro ben potrebbe – raggirando la normativa – pagare per intero la busta paga al lavoratore e poi “chiederne indietro” una parte, come da molti fatto notare nel corso dei mesi che hanno preceduto e succeduto la suddetta Legge di Bilancio.

La norma e i soggetti interessati

La novità è introdotta dall’art. 1, commi 910-914 della Legge di Bilancio 2018, e prevede che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrisponderanno ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, solamente attraverso una banca o un ufficio postale e che essi non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Si sottolinea che ai fini della normativa in questione si intende “ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci”.

A ben vedere, parlando la norma espressamente di “datori di lavoro” e “committenti”, è possibile affermare che rientrano nel novero dei soggetti interessati da tale nuovo obbligo:

  1. lavoratori dipendenti;
  2. collaboratori coordinati e continuativi;
  3. contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Saranno esclusi invece da tale obbligo – secondo quanto espressamente prevede la norma – i rapporti:

  1. instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
  2. riguardanti gli addetti ai servizi domestici di cui alla Legge n. 339/1958, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I mezzi idonei a effettuare il pagamento dello stipendio

La disposizione va poi a specificare quali sono i mezzi idonei ad effettuare il pagamento ai sensi della nuova normativa:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Si ricorda comunque che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Le sanzioni in caso di mancato adempimento

A partire dal prossimo primo luglio le aziende dovranno tenere conto di questo nuovo obbligo, che in caso di violazione potrebbero comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

I chiarimenti dell’Ispettorato sulle sanzioni

Ma importanti precisazioni sulle sanzioni sono pervenute da parte dell’Ispettorato del Lavoro, il quale con la Nota 22 maggio 2018, n. 4538 ha fornito utilissime precisazioni con riguardo alla violazione del predetto obbligo.

Infatti in considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata quando:

  1. la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
  2. nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato. L’Ispettorato cita il caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso. Tali circostanze evidenziano infatti uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione. Ciò sarebbe poi confermato dal fatto che
    la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
    Di conseguenza, in sede di verifica il personale ispettivo non controllerà solamente che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege, ma anche che lo stesso sia andato a buon fine.

Così,

con riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell’Ispettorato territoriale del lavoro”.

Ciò significa in sostanza che non essendo un illecito materialmente sanabile non sarà possibile utilizzare la diffida – e quindi il pagamento della sanzione nella misura minima di 1000 euro – ma che essa, non essendo diffidabile, sarà pari a 1667 euro, pari cioè a 1/3 del massimo, e che dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica del verbale di violazione.

Per la difesa, il soggetto potrà presentare, avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004, entro trenta giorni dalla notifica:

  • ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004) entro trenta giorni dalla sua notifica,
  • ovvero scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981.

A tale proposito l’Ispettorato rimanda alla Circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale ispettivo.

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Aggiornamento 2019: Vietato pagamento in contanti anche per lavoratori stranieri privi di conto corrente!

Antonella Madia

31 maggio 2018