Retribuzione lavoratori stranieri senza conto corrente: no ai contanti in ogni caso

di Antonella Madia

Pubblicato il 22 ottobre 2019

I lavoratori in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio, in attesa di quello definitivo, devono essere retribuiti con strumenti tracciabili, pena l’irrogazione delle sanzioni stabilite dalla L. n. 205/2017, la quale ha introdotto il divieto di utilizzo di contanti per la corresponsione della retribuzione o di parte della stessa. Ciò avviene perché in effetti gli istituti bancari, ai fini dell’identificazione del soggetto, possono avvalersi anche del permesso di soggiorno provvisorio, il quale è da considerare come un valido documento di identificazione del soggetto.

 

Ispettorato del lavoro: no ai contanti anche a lavoratori extracomunitari privi di conto corrente

retribuzione lavoratori stranieri privi di conto corrente

 

Anche i lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno internazionale devono ricevere la retribuzione con metodi tracciabili: a stabilirlo è la Nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 5293 del 5 giugno 2019, la quale ha preso in esame le domande avanzate da parte degli uffici territoriali, i quali si sono trovati innanzi a circostanze dubbie circa la sanzionabilità del datore di lavoro quando eroga la retribuzione in contanti ai lavoratori richiedenti asilo in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno, in quanto privi di conto corrente intestato agli stessi.

 

Il divieto di retribuire i lavoratori in contanti

 

La norma che fissa il divieto di retribuire in contanti i lavoratori dipendenti è in vigore da ormai diverso tempo, tanto che è ormai prassi consolidata la corresponsione degli emolumenti solo attraverso mezzi che permettano la tracciabilità di quanto erogato.

L’obbli