Recesso del socio: aspetti generali
Il recesso del socio è soggetto a regole differenti nelle società di capitali e in quelle di persone, e dà luogo a diversi effetti dal punto di vista tributario, generando conseguenze sia per la società che per il socio recedente.
Sotto il profilo civilistico, l'art. 2437, c.c., relativo alle società per azioni, prevede il diritto di recedere dal contratto societario compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti una serie di ipotesi tassativamente elencate. La stessa disciplina si applica alle società in accomandita per azioni, in forza del rinvio generale operato dall’art. 2454, c.c.). Per le società a responsabilità limitata, un’analoga disposizione si rinviene nell'art. 2473, primo comma, c.c.
La materia verrà qui esaminata soprattutto per quanto attiene ai riflessi fiscali in capo ai soggetti coinvolti, alla luce della normativa vigente e di quanto posto in luce dal Consiglio Nazionale del Notariato (in particolare, negli studi n. 74-2011/T e n. 188-2011/I).
Le cause di recesso
Ai sensi dell’art. 2437, c.c., hanno diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni relative:
- alla modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando tale modifica consente un significativo cambiamento dell'attività della società;
- alla trasformazione della società;
- al trasferimento della sede sociale all'estero;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal secondo comma dell’articolo (proroga del termine; introduzione o rimozione di vin - coli alla circolazione dei titoli azionari), ovvero dallo statuto;
- alla modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- alle modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Fatte salve le eventuali diverse disposizioni statutarie, hanno inoltre il diritto di recedere, ai sensi del secondo comma dell’articolo, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Ulteriori cause di recesso possono essere introdotte dallo statuto delle società non quotate.
Si osserva che il recesso può essere:
- “tipico”, al ricorrere delle fattispecie previste dal codice civile: in tale ipotesi è previsto il rimborso del valore della quota al socio con utilizzo di risorse della società (attingendo dalle riserve di patrimonio netto);
- “atipico”, se prevede la cessione della partecipazione del socio uscente ai soci che permangono, ovvero ad un terzo estraneo alla compagine sociale: in questo caso, il patrimonio netto della società non viene toccato, poiché l’operazione avviene direttamente tra il socio uscente e quello subentrante, incidendo solo sulle loro posizioni patrimoniali.
L’acquisto della quota del socio recedente
La cessione della quota che trova la sua causa nel recesso comporta la fuoriuscita del socio dalla società senza che sia annullata la sua partecipazione e senza la corrispondente riduzione del patrimonio netto: si tratta di una forma di “recesso atipico”.
A tale riguardo, il CNN ha individuato alcune fattispecie nelle quali assume rilevanza, ai fini dell’individuazione del trattamento, la natura soggettiva del cedente.
In particolare, se la quota viene ceduta da un socio recedente che non esercita attività di impresa, la cessione origina redditi diversi a norma dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. Se si tratta di quote rivalutate, la determinazione del reddito (a norma dell’art. 68, comma 6) deve tener conto della rivalutazione effettuata (e pertanto emergerà una minor plusvalenza).
Se le quote