Recesso ed esclusione delle quote nelle società di persone: i profili operativi sull'avviamento e sul capitale sociale

nelle società di persone il rapporto sociale può interrompersi in seguito a morte, recesso o esclusione; puntiamo il mouse sulla valutazione della quota, sull’aspetto della valutazione dell’avviamento e sulle conseguenze prodotte dalla liquidazione della quota sul capitale sociale delle società di persone

recesso-immagineIl rapporto sociale tra le società e il singolo socio può interrompersi in seguito a diverse situazioni che si possono prospettare durante la vita della società. Lo studio della Fondazione nazionale dei Commercialisti, del 15 novembre scorso, analizza la valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione focalizzando l’attenzione, in particolare, anche sull’aspetto dell’avviamento e delle conseguenze prodotte dalla liquidazione della quota sul capitale sociale delle società di persone.

Il documento evidenzia le conseguenze che nelle società di persone può aversi quando il rapporto sociale si interrompe a seguito della morte, del recesso o esclusione di uno dei soci.

In linea generale la morte del socio, osserva il documento della Fondazione, determina lo scioglimento del rapporto sociale con gli eredi che subentrano nel diritto alla liquidazione della quota.

In caso di recesso o di esclusione da società di persone sarà necessario procedere al calcolo della quota spettante al socio recedente, comprensiva di quanto maturato o maturando non ancora pagato, così come previsto dall’art. 2285 c.c. che , al suo secondo comma , prevede che “la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”.

Il criterio legale della liquidazione

Il documento della Fondazione evidenzia, ai fini del criterio legale di liquidazione della quota nelle società personali, che l’art. 2289, comma 2 C.C., che il calcolo del valore della quota spettante al socio recedente da una società di persone debba essere determinato facendo riferimento alla situazione patrimoniale della società, nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del vincolo sociale. Secondo una consolidata giurisprudenza è convincimento prevalente che si tratti di un bilancio ad hoc, redatto con criteri tali da rilevare l’effettiva consistenza economica della quota, al momento dello scioglimento unilaterale del vincolo sociale.

Le operazioni in corso

Lo studio della Fondazione evidenzia che se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerente alle medesime operazioni.

Per operazioni in corso si intende l’insieme degli affari già iniziati mentre il socio era partecipe alla società che, non essendosi ancora integralmente tradotti in variazioni patrimoniali, continuano a produrre effetti giuridici ed economici anche dopo l’uscita del socio.

Esempi di operazioni in corso, evidenzia lo studio, possono essere:

  • la nascita di un contenzioso tributario dopo il recesso del socio a seguito di controlli su operazioni riferibili all’attività partecipativa del socio;

  • risarcimenti per danni verificatisi prima del recesso;

  • l’accoglimento di richiesta di contributi sottoposta alla condizione sospensiva di un’approvazione da parte di un organo pertinente

La valutazione dell’avviamento

Lo studio della Fondazione evidenzia che per la concreta determinazione del valore della quota da liquidare è necessario tener conto anche della quota di avviamento della società stessa, in considerazione del fatto che nel momento in cui il rapporto si scioglie la struttura societaria può aver acquistato valore nel corso del tempo; tale valore deve essere riconosciuto al socio recedente o defunto, poiché anche la normativa civilistica di cui all’art. 2289 c.c., impone di tener conto dell’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale.

La valutazione dell’avviamento deve essere effettuata individuando la concreta attitudine produttiva dell’azienda e la sua reale dinamica esistente alla data dello scioglimento del rapporto sociale, senza necessariamente fare riferimento unicamente all’ultimo reddito societario, che certamente potrà pure costituire un elemento di valutazione presuntiva dell’avviamento.

L’avviamento è determinato tenendo presente della differenza tra il prezzo di acquisto dell’azienda o dell’esercizio commerciale ed il valore del patrimonio netto (pari alla differenza tra attivo e passivo patrimoniale); nell’ipotesi il valore risultante da questa operazione sia di segno positivo, esso si tradurrà in un maggior valore di attività liquidabili, potenzialmente riconducibili anche al maggior valore degli immobili e alle plusvalenze latenti.

Aspetti metodologici: la determinazione del valore della quota

Il documento della Fondazione tenendo conto dei vari metodi di valutazione proposti dalla dottrina e dalla prassi professionale (metodo patrimoniale, reddituale, finanziario, misto), è del parere che la metodologica più idonea a rappresentare il valore economico del patrimonio netto di una società di persone, in ipotesi di liquidazione della quota per recesso od esclusione del socio, possa essere il metodo misto patrimoniale/reddituale.

La caratteristica fondamentale di tale metodo è la ricerca di un risultato finale che consideri appunto l’aspetto patrimoniale senza trascurare le attese reddituali.

La prima è costituita dal “patrimonio netto rettificato”, cioè il valore che deriva dall’analisi effettuata sulle voci attive e passive riguardanti il patrimonio dell’azienda, efficacemente rettificato secondo i valori corretti.

La seconda componente è rappresentata dalla stima di un valore di avviamento che deriva dalla capacità reddituale propria dell’azienda.

La riduzione nominale o reale del capitale sociale

Il documento della Fondazione analizza, inoltre, anche l’aspetto della riduzione nominale o reale del capitale sociale a seguito della liquidazione della quota al socio uscente; al riguardo è richiamato quanto previsto per le società a responsabilità limitata, in materia di rimborso al socio receduto.

L’art. 2473, comma 4, del Codice Civile, fissa le modalità per procedere alla liquidazione del socio recedente e stabilisce un ordine da seguire: occorre preliminarmente verificare la volontà degli altri soci di effettuare l’acquisto proporzionalmente alle loro quote di partecipazione, oppure la volontà da parte di un terzo concordemente individuato dai soci.

L’art. 2473-bis del codice civile, stabilisce, invece, che in caso di esclusione il rimborso della partecipazione del socio non possa avvenire mediante riduzione del capitale sociale.

Il documento della Fondazione tenendo conto dei vari metodi di valutazione proposti dalla dottrina e dalla prassi professionale (metodo patrimoniale, reddituale, finanziario, misto), è del parere che la metodologica più idonea a rappresentare il valore economico del patrimonio netto di una società di persone, in ipotesi di liquidazione della quota per recesso od esclusione del socio, possa essere il metodo misto patrimoniale/reddituale.

La caratteristica fondamentale di tale metodo è la ricerca di un risultato finale che consideri appunto l’aspetto patrimoniale senza trascurare le attese reddituali.

La prima è costituita dal “patrimonio netto rettificato”, cioè il valore che deriva dall’analisi effettuata sulle voci attive e passive riguardanti il patrimonio dell’azienda, efficacemente rettificato secondo i valori corretti.

La seconda componente è rappresentata dalla stima di un valore di avviamento che deriva dalla capacità reddituale propria dell’azienda.

L’orientamento della Fondazione

Lo studio, in sostanza, nell’evidenziare che se nelle società a responsabilità limitata il legislatore ha vietato il ricorso alla riduzione quale tecnica di rimborso della quota del socio escluso, qualche dubbio può venire anche il merito al fatto che tali modalità siano adottabili nelle società di persone.

Poiché anche nella giurisprudenza tale situazione non è affrontata occorre ritenere, secondo lo studio in commento, che la soluzione più ragionevole sembra essere quella di qualificare tale riduzione del capitale sociale, come riduzione nominale (per perdite) e non come riduzione reale, in quanto il debito di liquidazione della quota sociale di cui all’art. 2289, è da assimilare ad una perdita di esercizio.

 

Per ulteriori aggiornamenti sul tema del recesso del socio puoi leggerre “Determinazione e tassazione della quota da recesso o da liquidazione della società”

 

24 febbraio 2016

Federico Gavioli