L’iper ammortamento consiste in una maggiorazione del 150% rispetto all’ordinario ammortamento, e quindi consente alle imprese di fruire di una deduzione fiscale pari al 250% del costo sostenuto per un determinato bene strumentale “speciale”. La maggiorazione è confermata per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018. Nelle pagine di questo intervento si prendono in considerazione alcuni aspetti della disciplina dell’iper ammortamento, la cui conoscenza si rende necessaria per poter operativamente applicare questa agevolazione fiscale
Aspetti generali
La normativa in materia di iper ammortamenti si inserisce all’interno del programma “Impresa 4.0”, finalizzato allo sviluppo dell’economia nel senso della trasformazione ed evoluzione tecnologica.
In sostanza, l’iper ammortamento consiste in una maggiorazione del 150% rispetto all’ordinario ammortamento, e quindi consente alle imprese di fruire di una deduzione fiscale pari al 250% del costo sostenuto per un determinato bene strumentale “speciale”. La Legge 27.12.2017, n. 205, ha prorogato l’iper ammortamento per tutto il 2018, senza modificare la disciplina generale dell’agevolazione. La maggiorazione del 150% è infatti confermata per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019 qualora il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%).
Nelle pagine che seguono si prendono in considerazione alcuni aspetti della disciplina dell’iper ammortamento, la cui conoscenza si rende necessaria per poter operativamente applicare questa agevolazione fiscale.
Profili oggettivi e soggettivi
La Legge di bilancio 2017 (Legge 11.12.2016, n. 232) ha ripreso e rilanciato la formula già sperimentata con i super ammortamenti (Legge 28.12.2015, n. 208), proponendo l’iper ammortamento (consistente, come si diceva, in una maggiorazione del 150% del costo ammortizzabile, in tal modo elevato al 250%).
Rispetto al super ammortamento, l’iper ammortamento è più limitato sotto il profilo oggettivo: può infatti riguardare solamente gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016[1].
I beni interessati dall’iper ammortamento devono essere anche dotati di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderli assimilabili o integrabili a sistemi “cyberfisici” (sistemi informatici interagenti in modo continuo con sistemi composti da elementi fisici ciascuno con propria capacità computazionale):
- dotazione di sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e “adattività alle derive di processo”;
- possesso di caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)[2].
Anche la platea dei soggetti interessati è più ristretta, limitandosi ai soli soggetti titolari di reddito di impresa (e non anche ai lavoratori autonomi, che invece erano ammessi alla disciplina in materia di super ammortamento).
Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento e che, nel periodo indicato al comma 8 (dal 1° gennaio 2017 al 31.12.2017, ovvero, a determinate condizioni, al 30 giugno 2018), effettuavano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B, il costo di acquisizione di tali beni era maggiorato del 40%.
I termini temporali
La corretta individuazione del momento in cui l’investimento si considera realizzato ai fini dell’agevolazione segue le regole generali in materia di competenza, di cui all’art. 109 del TUIR.
A seguito dell’intervento della Legge di bilancio 2018 – art. 1, comma 30, Legge n. 205/2017 – sono state prorogate per il corrente anno 2018 le misure di super e iper ammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. In particolare:
- la disciplina degli iper ammortamenti risulta applicabile anche agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2018;
- tale agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
La legge di bilancio ha anche integrato la disciplina originaria dell’iper ammortamento, consentendo la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.
In tal modo, si è inteso evitare che il beneficio dell’iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune per l’impresa.
Nello specifico, ai commi 35-36 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, è previsto che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate.
Ciò però solo a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge n. 232/2016;
- attesti l’effettuazione dell’investim