la Legge di bilancio ha prorogato per il 2018 le agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali nuovi, note come iper e super ammortamento; in questo articolo proponiamo un ripasso delle regole per accedere a tali agevolazioni e le novità previste per l’anno 2018
La nuova legge di bilancio – legge 27.12.2017, n. 205 – ha prorogato al 2018 gli iper ammortamenti di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 232/2016, senza modificare la disciplina generale dell’agevolazione.
Si rammenta al riguardo che la legge 11.12.2016, n. 232 (art. 1, commi 8 – 13), ha rilanciato ed esteso la disciplina originaria, consentendo di fruire del beneficio per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017 e introducendo l’iper-ammortamento, cioè una nuova maggiorazione del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico.
Tale maggiorazione del 150% è ora confermata per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019 qualora il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%).
Inoltre:
- è stata integrata la disciplina originaria, consentendo la sostituzione di un bene agevolato, a determinate condizioni, senza il rischio di perdere la maggiorazione.
- è stata confermata l’ulteriore maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali, con estensione dell’ambito oggettivo.
La normativa
La legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015, n. 208) ha introdotto la disciplina dei c.d. super-ammortamenti per gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016.
Tale normativa è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi (del 40%), così da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.
L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni, ed esclude oggettivamente solo alcuni beni quali:
- fabbricati e le costruzioni;
- beni materiali che, seppur strumentali all’attività, hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- beni indicati nello specifico allegato alla legge di Stabilità 2016 (aerei, materiale rotabile, condotte, etc.).
La legge di bilancio 2017 (legge 11.12.2016, n. 232) ha ripreso e rilanciato la formula già sperimentata con i super-ammortamenti, proponendo l’iper ammortamento (consistente, come si diceva, in una maggiorazione del 150% del costo ammortizzabile, in tal modo elevato al 250%).
La legge prevedeva in sostanza il riconoscimento del super e dell’iper ammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017, con possibilità di agevolare anche i beni consegnati entro il 30.6.2018 per i quali, entro la fine del 2017, vi fosse stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.
Per quanto riguarda l’iper-ammortamento, l’accesso all’agevolazione non richiedeva solo l’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato, rendendosi necessario anche il requisito dell’“interconnessione” dei beni al sist