Il prossimo 30 giugno scade il diritto camerale dovuto con cadenza annuale alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto camerale è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale, per le unità locali, per le sedi secondarie o uffici di rappresentanza.
Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso. Il diritto interessa tutte le imprese iscritte al registro delle imprese ed i soggetti iscritti esclusivamente al REA. Le imprese iscritte nel Registro delle imprese/REA sono tenute (art.18 L. 580/1993) al versamento del “Diritto annuale” nella misura individuata da apposito D.M. del Mise.
E’ stato pubblicato in gazzetta il D.M. 2/03/2018 con il quale il MISE:
- autorizza l’incremento del diritto annuale fino al massimo del 20% per 9 nuove CCIAA (Arezzo, Luca, Maremma e Tirrena, Massa Carrara, Palermo, Enna, Pisa, Prato, Pistoia e Siena), che si aggiungono alle 79 già precedentemente autorizzate.
L’art. 28 del D.L. 90/2014 ha previsto la riduzione graduale del diritto dovuto alle CCIAA, secondo il seguente ordine: