Il prossimo 30 giugno scade il diritto camerale dovuto con cadenza annuale alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Per le società il diritto camerale è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove è situata la sede legale, per le unità locali, per le sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Esaminiamo le novità introdotte dai recenti decreti
Il prossimo 30 giugno scade il diritto camerale dovuto con cadenza annuale alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto camerale è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale, per le unità locali, per le sedi secondarie o uffici di rappresentanza.
Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso. Il diritto interessa tutte le imprese iscritte al registro delle imprese ed i soggetti iscritti esclusivamente al REA. Le imprese iscritte nel Registro delle imprese/REA sono tenute (art.18 L. 580/1993) al versamento del “Diritto annuale” nella misura individuata da apposito D.M. del Mise.
E’ stato pubblicato in gazzetta il D.M. 2/03/2018 con il quale il MISE:
– autorizza l’incremento del diritto annuale fino al massimo del 20% per 9 nuove CCIAA (Arezzo, Luca, Maremma e Tirrena, Massa Carrara, Palermo, Enna, Pisa, Prato, Pistoia e Siena), che si aggiungono alle 79 già precedentemente autorizzate.
L’art. 28 del D.L. 90/2014 ha previsto la riduzione graduale del diritto dovuto alle CCIAA, secondo il seguente o