In caso di fusione per incorporazione di associazioni sportive dilettantistiche con conseguente trasferimento del titolo sportivo, il soggetto incorporante assume con il patrimonio anche i debiti dell’associazione incorporata
La fusione consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse (associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione) e il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della totalità dei rapporti giuridici delle società incorporate o fuse.
Il codice civile individua due tipi di fusione: la fusione in senso stretto e la fusione per incorporazione.
Si ha fusione in senso stretto quando, a seguito dell’unificazione di due o più società, si crea una società di nuova costituzione.
Esempio:
la società “A” e la società “B” a seguito della fusione creano la società “C”. La fusione per unione comporta l’estinzione delle società preesistenti e la nuova società creata acquisisce i patrimoni e subentra nella titolarità di tutti i rapporti delle altre società