L’accertamento fondato su indagini bancarie non è subordinato al contraddittorio con il contribuente, non integrando quest’ultimo un’ipotesi obbligatoria. La legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante utilizzo di movimentazioni bancarie non integra il contraddittorio, restando una mera facoltà e non un obbligo per l’Agenzia delle Entrate da esercitarsi in piena discrezionalità
L’accertamento fondato su indagini bancarie non è subordinato al contraddittorio con il contribuente, non integrando quest’ultimo un’ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio.
La legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante utilizzo di movimentazioni bancarie non integra il contraddittorio, restando una mera facoltà e non un obbligo per l’Agenzia delle entrate da esercitarsi in piena discrezionalità (Cass. n. 8430/2018).
Poteri dell’ufficio
L’art. 32, co. 2, Dpr n. 600/1973, recante norme sui “Poteri degli uffici”, prevede che gli uffici finanziari possono invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, recando la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari.
Se l’accertamento eseguito dell’Ufficio finanziario si basa su verifiche di conti correnti bancari, la prova è a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario; pertanto qualora il contribuente si limiti a deduzioni del tutto generiche sui versamenti effettuati senza fornirne giustificazioni concrete questi non potranno che essere recuperati a reddito dall’ufficio finanziario..
Il successivo comma 7 dell’art. 32 prevede, altresì, che l’amministrazione finanziaria può richiedere – previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate -, alle banche, alle società’, enti ed altro, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.
Il suddet