Il passaggio fra regimi contabili: i chiarimenti dal Fisco

L’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio: il Fisco ha chiarito il funzionamento del vincolo triennale nel caso di passaggio fra contabilità ordinaria e nuova contabilità per cassa.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni circa i vincoli temporali derivanti alla variazioni dei regimi contabili.

Come sappiamo le norme relative al vincolo temporale nel passaggio da un regime contabile di determinazione del reddito ad un altro, sono state nel tempo oggetto di molteplici rimaneggiamenti.

Prima del recente intervento in occasione del Videoforum 2018, la Legge n. 232/2016 di Bilancio per il 2017, è andata a modificare il comma 8, articolo 18, D.P.R. n. 600/73, prevedendo nel caso di opzione per il regime contabile ordinario, il vincolo di mantenimento del regime per il periodo d’imposta oggetto dell’opzione e per i due successivi.

 

Circolare dell’agenzia delle Entrate 11/E 2017

agenzia delle entrate chiarimentiLa Circolare n. 11/E di aprile 2017 ribadisce come l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.

Sempre la Circolare n. 11/E di aprile 2017 ha ricordato come l’articolo 1 del D.P.R. n. 442/97 tuttavia, consentisse la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

Pertanto, essendo il 2017 il primo anno di introduzione del nuovo regime semplificato di cassa, chi avesse nel corso del 2016 optato per il regime contabile ordinario, sarebbe potuto comunque passare dal 1° gennaio 2017 al nuovo regime semplificato di cassa infrangendo il vincolo triennale.

 

L’AdE al Videoforum 2018

L’Agenzia dell’Entrate in occasione appunto del Videoforum 2018 di Italia Oggi, esaminando il vincolo temporale nel caso di un ritorno dalla contabilità ordinaria al regime semplificato di cassa, ha asserito che si debba applicare la regola generale e pertanto che debba essere rispettato anche in questo caso l’obbligo di permanenza per almeno un triennio: questa posizione ha destato forti dubbi.

I dubbi sostanzialmente scaturiscono dal fatto che quanto affermato possa andare in contrasto con quanto disciplinato dal comma 1, articolo 18, D.P.R. n. 600/73.

Il comma 1, articolo 18, D.P.R. n. 600/73, infatti, dichiara che i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora conseguano in un anno ricavi che superino l’ammontare di euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività, debbono instaurare la contabilità ordinaria per obbligo.

Quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate ha destato ancora più scalpore perché proprio l’articolo 18, D.P.R. n. 600/73, al comma 7 enuncia che “il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1”.

 

 

5 marzo 2018

Francesco Burzacchi e Alessandro Costa

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Questo articolo è tratto dalla nostra Circolare Settimanale.

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