L’introduzione dei beni nei depositi IVA consente l’acquisto in sospensione d’imposta, rinviando l’imposizione al momento dell’estrazione dei predetti beni dai depositi con emissione di autofattura. Tale procedura si presta a rischi tipici di frode fiscale analizzati da una recente sentenza di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26499 del 21.12.2016, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di disciplina fiscale dei depositi Iva, peraltro ora oggetto di importanti modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2017.
Nel caso di specie la CTR della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla GdF, da cui era emerso l’indebito utilizzo di un deposito fiscale, aveva recuperato a tassazione l’IVA indebitamente detratta dalla società contribuente in relazione alle fatture emesse per spese di magazzinaggio dalla società che gestiva il deposito IVA ed alle autofatture emesse dalla società contribuente a seguito dell’estrazione dal predetto deposito delle merci di provenienza extracomunitaria.
Il giudice di appello faceva in particolare leva sulla prova offerta dall’amministrazione in ordine alla mancata introduzione fisica delle merci nel deposito, basata, in fatto, sulle dichiarazioni rese alla polizia tributaria da chi la trasportava e, in diritto, sulla considerazione che il differimento dell’obbligo di corrispondere l’IVA, correlato all’introduzione della merce nel deposito, implicava sempre che l’introduzione fosse comunque un’introduzione fisica ed effettiva.
Avverso tale statuizione la società contribuente proponeva infine ricorso per cassazione
Deduce, tra le altre, la violazione e falsa applicazione degli art. 50 bis D. L. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, e 16, comma 5-bis, D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Premessa infatti la differenza tra deposito doganale e deposito IVA, e precisato che in tali depositi può essere introdotto soltanto merce nazionale o estera, che sia stata però “immessa in libera pratica” a seguito dell’assolvimento del dazio doganale, la società ricorrente sosteneva che il giudice di appello aveva errato nel ritenere necessaria l’introduzione fisica della merce nel