Il sistema dei depositi IVA, disciplinato dall’art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, è finalizzato a evitare che ai beni comunitari venga riservato un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto per i beni provenienti da Paesi terzi, che possono essere introdotti in depositi appositamente costituiti ai fini doganali senza pagamento dell’imposta fino al momento della loro importazione.
I depositi IVA agevolano quindi gli scambi di beni in ambito intracomunitario, rendendo possibile trasferire la merce da un Paese membro all’altro evitando di assoggettare ad imposta i singoli passaggi. Ove dovuta, l’IVA verrà assolta dall’acquirente finale al momento dell’estrazione dei beni dal deposito.
Per effetto delle novità recentemente introdotte dal D.L. 22.10.2016, n. 193 (convertito dalla legge 01.12.2016, n. 225), a partire dal 01.04.2017:
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