le cause di forza maggiore possono rappresentare delle esimenti dall’applicazione della sanzioni tributarie in quanto rappresentano motivi che non permettono al contribuente di rispettare gli obblighi tributari: in questo articolo analizziamo quando gli omessi versamenti per difficoltà economico-finanziarie possono configurarsi “forza maggiore”
Dettato normativo
L’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità, esonera dal pagamento delle sanzioni se la violazione viene commessa per «forza maggiore». Il Legislatore esclude la punibilità, per difetto di colpevolezza, per il contribuente che abbia commesso l’illecito tributario a cagione di un evento di forza maggiore.
Detta norma riprende il contenuto dell’art. 8 D.Lgs. 546/92 e di altre previsioni disseminate nell’ordinamento, ma abbraccia un ambito più vasto. Accanto all’errore incolpevole ed alle violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme e quelle che discendono da indeterminatezza dei modelli per le dichiarazioni o per il pagamento, la norma giustifica anche le violazioni causate da un comportamento dell’amministrazione e prevede che le sanzioni possano essere disapplicate anche dagli uffici
Forza maggiore
La forza maggiore va vista come una causa esterna[1] ovvero estraneo alla volontà del contribuente, che obbliga il contribuente stesso a comportarsi in modo difforme da quanto voluto e che lo costringe a commettere la violazione tributaria a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile (Cassazione ordinanza n.