Contrasto all’evasione fiscale nell’evasione dei giochi, in particolare del gioco on line

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 19 marzo 2018

Il gioco d'azzardo on line è un'attività in forte espansione: il settore crea forti criticità fiscali dato che molti bookmaker svolgono la propria attività dall'estero: in questo articolo vediamo quali sono i controlli che il Fisco italiano mette in campo in un settore a forte rischio evasione e ricordiamo che i controlli possono riguardare sia i bookmaker che i giocatori

Il legislatore, negli ultimi anni, ha posto particolare attenzione riguardo la disciplina e la regolamentazione dei profili, sia sostanziali che procedimentali, del gioco, in particolare del gioco on line, sotto il profilo del contrasto all’illegalità.

In tale contesto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come Ente regolatore italiano, ha assunto un ruolo sempre più rilevante, avendo anche sviluppato specifici metodi e criteri di accertamento.

L’accertamento tributario nei confronti dei bookmaker esteri privi dei titoli abilitativi rilasciati dalle autorità italiane, operanti in Italia tramite reti di centri intermediari, è regolato dall’articolo 24 del D.L. n. 98/2011, che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di accertamento con riguardo ai giochi a distanza.

In particolare, la norma prevede che gli Uffici dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane) possano procedere all’accertamento delle basi imponibili e dell’imposta dovuta avvalendosi di metodologie induttive sulla base di atti, fatti e violazioni contestate dalla Guardia di Finanza o da altri organi di Polizia, nonché in tutti i casi in cui il gestore si opponga allo svolgimento di attività di accessi e verifiche nei suoi confronti, ovvero si rifiuti di esibire i documenti recanti l’ammontare delle giocate effettuate, o non dia seguito agli inviti ed ai questionari disposti dagli uffici competenti.

In queste ultime ipotesi, gli Uffici preposti potranno determinare induttivamente la base imponibile, utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco facente parte della rete contrattualizzata dal book estero, nei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale.

Al fine di contrastare i fenomeni di evasione fiscale, i competenti organi dell’Amministrazione finanziaria si avvalgono inoltre di tutti i poteri istruttori e di accertamento previsti dal DPR n. 600/1973.


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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Nota del 6 marzo 2014, ha fornito inoltre alle Direzioni Territoriali l’indicazione operativa per cui, in caso di presenza di apparecchiature multifunzioni finalizzate all’effettuazione di offerta e raccolta di gioco pubblico, “accertata sulla base del complesso degli elementi esteriori caratterizzanti le apparecchiature in questione, della documentazione acquisita e della condotta complessiva dell’esercente (se in rapporto strutturale e strumentale con l’attività del cliente/giocatore)”, procedano ad inoltrare alla Procura della Repubblica competente per territorio, l’informativa di reato per violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 401/89, art. 4, richiedendo altresì l’intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro penale delle apparecchiature in questione.

Che l’attività di intermediazione finalizzata a consentire la raccolta di scommesse (a prescindere perfino da se tali scommesse siano poste in essere da soggetti concessionari o privi di concessione) sia illegale è del resto indubbio.

In tale fattispecie rientra peraltro anche quella (formalmente) svolta dai CTD (Centri trasmissione dati), ovvero agenzie presso cui i clienti effettuano le giocate, che l’operatore, in virtù di un contratto con la società madre estera, poi registra sul server di una società straniera priva di concessione in Italia, ma autorizzata nel paese ove la stessa ha sede legale (perlopiù in ambito UE).

Tali CTD, che raccolgono le giocate e pagano le vincite, effettuando poi le compensazioni degli importi con la società madre, operano peraltro in assenza dell’autorizzazione di AAMS ed in assenza della licenza amministrativa di cui all’art. 88 TULPS, che non potrebbe mai essere concessa proprio perché il soggetto è privo di concessione.

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 927 e ss) è del resto ancora intervenuta sulla questione ed ha predisposto un meccanismo (accertativo) di individuazione della stabile organizzazione occulta del soggetto estero, da identificarsi nel CTD (al verificarsi di determinati presupposti) con cui è stato firmato il contratto di ricevitoria.

In tal caso infatti, come già anche affermato dalla prevalente giurisprudenza tributaria, la sede fissa e il tipo di attività gestoria individuano in Italia, sulla base sia della normativa nazionale che delle previsioni convenzionali, una stabile organizzazione.

I proventi rilevati sulla base delle nuove previsioni (di contrasto all’evasione) della Legge di Stabilità, che utilizza anche il meccanismo della ritenuta alla fonte da parte dell’intermediario finanziario che adempie al trasferimento dei flussi finanziari, sarebbero dunque soggetti a tassazione a titolo di proventi illeciti (visto l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e la violazione, comunque, delle previsioni del citato Decreto Balduzzi).

E dunque, qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti, o comunque sulla base di contratti di ricevitoria, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di CTD, allorché i flussi finanziari, intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, 500.000 euro, l’Agenzia delle entrate convoca in contraddittorio tali soggetti, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza della stabile organizzazione (occulta).

Una volta però riscontrata, tramite il suddetto procedimento di accertamento, la presenza in Italia della stabile organizzazione occulta, a seguito di specifica segnalazione, gli intermediari finanziari applicheranno, come forma di riscossione anticipata, una ritenuta a titolo d’acconto, nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente.

Sulla base delle previsioni del Tuir e della consolidata giurisprudenza della Cassazione in tema di stabile organizzazione (anche personale) è del resto chiaro che la sede fissa e il tipo di attività gestoria individuano in tali casi una stabile organizzazione, per la quale sono infatti rilevanti il luogo di accettazione della scommessa e il luogo dove si trova colui che mette a disposizione del fruitore del servizio strumenti essenziali ed indispensabili per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere.

Quindi, non certo una nuova tassa, né tanto meno una nuova definizione di stabile organizzazione, ma una specifica previsione antielusiva, che consente di individuare (semplicemente agevolando l’azione accertativa dell’A.F) la stabile organizzazione occulta in Italia anche mediante indizi, quali un rilevante numero di transazioni finanziarie e lo svolgimento dell’attività lungo un perdurante periodo temporale, comunque poi riscontrati con uno specifico contraddittorio.

Né la scelta di agevolare l’azione accertativa nei confronti di settori particolarmente “a rischio” può essere certo censurabile (tanto meno in sede comunitaria, vista la natura procedimentale della previsione).

E’ sempre più diffusa, del resto, l’operatività di un circuito di raccolta delle scommesse, sia su rete fisica che on line, che operano in assenza di concessione.

Sotto il primo profilo (rete fisica), come visto, operano i CTD (Centri trasmissione dati), ovvero agenzie presso cui i clienti effettuano le giocate, che l’operatore, in virtù di un contratto con la società madre estera, poi registra sul server di una società straniera priva di concessione in Italia, ma autorizzata nel paese ove la stessa ha sede legale (perlopiù in ambito UE).

L’operatore raccoglie le giocate e paga le vincite, effettuando poi le compensazioni degli importi con la società madre.

Sotto il secondo profilo (raccolta on line) operano invece i siti caratterizzati dall’identificativo .com, in cui la raccolta delle scommesse è effettuata attraverso siti internet, gestiti da operatori privi di concessione in Italia, spesso con sede legale in paesi a fiscalità agevolata, ed oltretutto sottratti ad ogni imposizione fiscale.

Spesso il gioco on line su siti non autorizzati viene effettuato attraverso i cd totem. Si tratta di apparecchiature telematiche, posizionate perlopiù in esercizi che si presentano come internet point, le quali attraverso il collegamento ad internet indirizzano automaticamente l’utilizzatore ad offerte di gioco provenienti da un soggetto privo di concessione.

Il cliente non apre un conto di gioco ma utilizza quello dell’esercente (che in tal modo realizza un’illecita intermediazione nel rapporto tra giocatore e operatore on line), violando peraltro gli obblighi di identificazione del giocatore e la tracciabilità delle transazioni di gioco che avvengono invece per contanti.

Il giocatore residente che intrattiene un conto corrente all’estero, nel quale confluisce il cash flow derivante dal rapporto con il bookmaker, del resto, dovrà compilare il quadro RW del modello “Redditi” sia ai fini dell’Ivafe, sia ai fini del monitoraggio fiscale.

L’Ivafe del resto può essere applicata anche sui conti di gioco intrattenuti presso bookmaker residenti all’estero, atteso che si tratta pur sempre di un conto “virtuale”, che (al pari dei conti PayPal) riproduce la movimentazione finanziaria direttamente collegata alle operazioni di gioco online.

 

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19 marzo 2018

Giovambattista Palumbo