La disciplina fiscale del gioco pubblico include anche la tassazione e la dichiarazione delle vincite, comprese quelle derivanti dall’online.
A seconda della tipologia di gioco, la percentuale delle imposte trattenute varia, così come variano i parametri che stabiliscono quando è necessario dichiarare l’importo della vincita ai fini fiscali all’interno del modello 730 o Unico.
Lotterie istantanee e giochi numerici a totalizzatore
Le aliquote di tassazione sulle vincite derivanti dal gioco sono cambiate nel tempo, con il succedersi delle varie manovre governative.
La “flat tax ”, che fissava al 12% la tassazione delle vincite con importo superiore ai 500 euro sulle lotterie istantanee (come il Gratta & Vinci) e sui giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN, come il Superenalotto), è ora stata sostituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Dal 1° marzo 2020 il diritto di aliquota sui premi delle suddette lotterie nazionali è fissato al 20% sulla parte eccedente l’importo di 500,00 euro.
Da questo tipo di tassazione restano esclusi il Gioco del Lotto e del 18 e Lotto per i quali, indipendentemente dalla somma vinta, l’aliquota sui premi è, rispettivamente, dell’8% e dell’11%.
Prima dell’entrata in vigore dell’attuale legge, la bozza del decreto ad essa collegato aveva previsto una tabella di tassazione che avrebbe imposto una formula di “prelievo progressivo”, consistente in percentuali scaglionate a seconda dell’importo della vincita, con aliquote così determinate: 15% per vincite tra 500 euro e 1.000 euro, 18% per vincite tra 1.000 euro e 10.000 euro, 21% per vincite tra 10.000 euro e 50.000 di euro, 23% per vincite tra 50.000 euro e 10 milioni di euro e 25% per vincite oltre i 10 milioni di euro.
La normativa attuale in vigore è dunque quella stabilita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160
New slot (AWP), videolottery (VLT) e gioco a distanza
Quando le vincite sono realizzate a distanza oppure attraverso apparecchi collegati in via telematica, ovvero nel caso delle slot machine (AWP) e videolottery (VLT) presenti nelle sedi terrestri e connesse a un sistema di elaborazione della rete, queste sono tassate con percentuali che hanno subito negli anni innalzamenti progressivi.
In questa fetta di comparto la tracciabilità delle vincite e il contenimento dell’evasione fiscale sono azioni rese ancor più necessarie dal crescente fenomeno dell’illegalità.
La misura rientra dunque nella più ampia attività di controllo del gioco pubblico, soprattutto se online.
A questo proposito va chiarito che è proibito proporre giochi con vincita in denaro senza essere concessionari, e dunque va verificato che anche quelli che si presentano all’utente come migliori casino online, siano in reale possesso del numero di licenza a 5 cifre rilasciato da ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che controlla il gioco pubblico su incarico dello Stato.
La tassazione sui suddetti giochi viene calcolata sulla base del PREU (Prelievo Erariale Unico), ed è applicata alla fonte, ovvero prima della riscossione dell’importo da parte del giocatore.
Le ritenute sulle vincite provenienti dalle attività di gioco a distanza e AWP e VLT entrano direttamente nelle casse erariali nelle percentuali rispettive del 24 % e dell’8,6%, così come stabilite dalla Legge di Bilancio 2021, la quale ha sostituito le disposizioni contenute nel Decreto Dignità, a partire dal 1° gennaio 2021.
La bozza del disegno di legge delega sul riordino del settore del gioco pubblico, approdata al Governo e in attesa di emanazione nei prossimi 12-18 mesi, prevede inoltre che i concessionari saranno obbligati a “tracciare tutti i riversamenti provenienti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete di raccolta nonché dei pagamenti delle vincite” (DDL S. 560 – Senato della Repubblica -XVIII Legislatura).
La dichiarazione delle vincite
Come si è detto, le vincite vengono tassate alla fonte, e dunque le stesse non vanno dichiarate nei modelli Unico e 730 ai fini fiscali.
Sia nel caso del gioco terrestre (agenzie, centri scommesse e altri locali adibiti) che nel caso delle piattaforme online, il ruolo di sostituto d’imposta è svolto dagli stessi concessionari in possesso di licenza ADM e, dunque, pienamente legali.
Nel caso in cui la vincita derivi da un operatore non ADM, l’importo vinto andrebbe denunciato come fonte di “redditi diversi” e dunque sarebbe sottoposto a tassazione per l’intero ammontare e senza alcuna deduzione.
In realtà la dichiarazione stessa si configurerebbe come un’ammissione di colpevolezza rispetto alla pratica del gioco illegale, reato punibile ai sensi della legge n. 401-1989, art.4 con multa da 51 a 516 euro e con arresto fino a tre mesi.
Diverso è il caso della tassazione delle vincite derivanti da una casa di gioco estera legale.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 13038/21) ha stabilito che, al pari delle vincite in Italia, anche quelle effettuate in sale da gioco situate nei Paesi dell’UE non sono soggette a tassazione, non rientrando di fatto nella disciplina dei “Redditi Diversi” contenuta negli articoli 67 e 69 del Tuir.
Mercoledì 23 marzo 2022