le società di capitali a ristretta base partecipativa sono spesso viste dall’amministrazione finanziaria come degli schermi, che possono essere superati in sede di accertamento per imputare d’ufficio i redditi direttamente ai soci…
Le società a ristretta base partecipativa sono spesso viste dall’amministrazione finanziaria come degli schermi, che possono essere superati in sede di accertamento per imputare “d’ufficio” i redditi direttamente ai soci, analogamente a ciò che è normativamente previsto per le società di persone e per i soggetti a queste assimilati.
Questo orientamento, guidato da una logica presuntiva, si scontra con la natura e con il normale trattamento tributario delle società di capitali, fondato sulla netta separazione della situazione reddituale della società rispetto a quella dei soci. A questi ultimi, ordinariamente, gli utili vengono (eventualmente) distribuiti solo a seguito di una formale deliberazione, e non imputati a prescindere dalla percezione.
Al riguardo si registra una disarmonia tra l’indirizzo della Cassazione, favorevole a un utilizzo ampio della presunzione di distribuzione per le società a base ristretta, e quello di parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale, in tali ipotesi, l’ufficio può utilizzare la presunzione semplice di maggior reddito ai solamente quando:
- l’accertamento effettuato in capo alla società non venga impugnato;
- l’accertamento, pur impugnato, venga dichiarato legittimo, in tutto o in parte;
- la base imponibile recuperata in capo alla società sia costituita da maggiori corrispettivi non contabilizzati;
- il socio abbia una percentuale di capitale assai qualificata e abbia potere decisionale.
Condizioni
Affinché il socio si veda imputare “d’ufficio” un maggior reddito per effetto della sua partecipazione nella società di capitali a ristretta base societaria, è necessario che quest’ultima venga a propria volta previamente accertata. In ogni caso, per non dar luogo a una doppia imposizione, la situazione reddituale della società deve essere assimilata a quella di una società fiscalmente trasparente (il maggior reddito, insomma, non deve essere assoggettato ad IRES in capo alla società, bensì ad IRPEF in capo ai soci cui viene attribuito).
Secondo quanto è stato affermato dai giudici di merito (ad esempio, dalla CTR Lombardia nella sentenza n. 3327/1/17 del 24.7.2017), nonché di legittimità (Cass. 8.2.2012, n. 1867, Cass. 6.4.2017, n. 8988), la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo ai soci non può operare se l’accertamento nei confronti della società di capitali a base ristretta riguardante i medesimi utili non è divenuto definitivo.
In mancanza di un accertamento definitivo in capo alla società, viene meno uno dei presupposti necessari per ritenere sussistente l’affermata distribuzione degli utili occulti.
Nella sentenza della Cassazione n. 24793 del 4.12.2015, è stato affermato che la sentenza favorevole alla società che esclude il conseguimento di superiori ricavi non contabilizzati, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell’amministrazione finanziaria, si estende al socio impedendo la rettifica del suo reddito personale (come reddito di partecipazione). Pertanto, solamente se la situazione in capo alla società acquista definitività (con la conferma o con l’esclusione del maggior imponibile), si possono produrre degli effetti in capo al socio[1].
Con le seguenti criticità:
1) la necessità di tener conto dei diversi termini per l’accertamento (i termini per procedere all’accertamento societario potrebbero essere già decorsi, mentre quelli per l’accertamento al socio no: in tale ipotesi, non sarebbe possibile fare nulla, perché la rettifica sulla società è presupposto per quella che interessa il reddito del socio);
2) in ogni caso, ciò che nell’accertamento societario venisse chiesto, quale maggiore imposta, a titolo di IRES, chiuderebbe il conto con il fisco senza la possibilità di imputare il reddito al socio (la maggiore imposta non può essere richiesta due volte, come IRES e come IRPEF: insomma, la so