dedichiamo questo secondo intervento agli obblighi di contribuzione INPS per i soci di società con alcune specifiche casistiche e criticità: la prova della prevalenza del lavoro del socio ed obbligatorietà dell’iscrizione, con particolare attenzione alla società con unico socio; il problema delle società che non svolgono attività d’impresa, l’unico accomandatario della SAS
Riprendiamo la disamina iniziata la scorsa settimana sull’obbligo assicurativo del socio di società di persone o di Srl ad una delle gestioni obbligatorie INPS artigiani o commercianti.
Criticità connesse con l’obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti
Spesso nella prassi professionale sorgono casi di contestazione verso gli atti posti in essere dall’INPS.
Ciò si verifica più spesso per la gestione commercianti, probabilmente perché per l’iscrizione nella sezione artigiana sono richieste specifiche peculiarità, quali ad esempio:
- la qualificazione artigiana della società che richiede il rispetto di determinati limiti dimensionali;
- la prestazione lavorativa del socio che deve avere le caratteristiche richieste dall’articolo 3, comma 1 della Legge n. 445/1985, ovvero: lavoro personale e in via professionale, lavoro proprio anche manuale in maniera prevalente.
Per l’iscrizione alla gestione commercianti si gioca di frequente, invece, su quanto stabilito dall’articolo 1, comma 203 della Legge n. 662/1996, e in particolare sui caratteri di abitualità e prevalenza della prestazione lavorativa del socio nella società.
Di fatto deve trattarsi di un’attività lavorativa non certamente saltuaria.
Ad ogni modo, è sempre onere dell’Istituto Previdenziale provare l’abitualità e la prevalenza della prestazione lavorativa del socio.
Di seguito, prendendo spunto da alcune pronunce di legittimità proveremo a indicare la strada per assolvere correttamente all’obbligo assicurativo.
Obbligo di contribuzione INPS per i soci – alcune casistiche
L’attività lavorativa del socio nella società: prova dello svolgimento e obbligatorietà dei caratteri di abitualità e prevalenza
Con ordinanza n. 24916/2017 la Corte di Cassazione ha deciso in merito alla posizione di un socio di una Srl, che deteneva una partecipazione di controllo in un’altra Srl, pari al 96,6% del capitale e che veniva iscritto d’ufficio dall’INPS alla gestione commercianti, senza provare l’effettivo lavoro svolto dallo stesso socio nella società partecipata.
Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno rilevato che:
“la ricorrenza dei requisiti dell’abitualità e prevalenza nella partecipazione all’attività aziendale va considerata in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della Srl (al netto dell’attività esercitata in quanto am