L’utilizzo ai fini fiscali delle informazioni custodite per disposizioni antiriciclaggio: un motivo in più per adeguarsi alle prescrizioni di Legge

la nuova normativa antiriciclaggio implica la possibilità di utilizzo fiscale dei dati acquisiti in fase di accesso ispettivo intrapreso ai fini antiriciclaggio (o dei dati comunque acquisiti in fase di attività investigativa, anche mediante accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria e/o del registro delle imprese) per l’accertamento di illeciti di natura tributaria; ecco alcuni utili suggerimenti per la corretta predisposizione degli adempimenti

 

La rivisitazione della normativa di contrasto all’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (disposizioni “antiriciclaggio” – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), operata dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90 (recepimento della U.E. 20 maggio 2015, n. 849), ha riservato nuove prescrizioni che vanno rivelandosi più insidiose di quanto inizialmente percepibile.

L’attenzione di parte della dottrina e della stampa specializzata si era inizialmente concentrata, immotivatamente, su aspetti quali l’inasprimento delle sanzioni e la complicazione degli adempimenti.

Invero, entrambi questi aspetti hanno trovato, quantomeno nelle linee guida legislative impartite agli Organismi di Autoregolamentazione (veri artefici del futuro destino degli adempimenti ricadenti sui professionisti appartenenti alle rispettive categorie coinvolte), ampi margini di semplificazione, così come risultano innegabilmente attenuate le sanzioni e gli strumenti di repressione.

Sembra passata inosservata, viceversa, l’effettiva portata del principio introdotto dall’art. 9, comma 9, del D.Lgs. 231/2007, che disciplina le funzioni degli organi ispettivi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia):

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – art. 9 – comma 9

I dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

Nella sostanza, la nuova disposizione implica la possibilità di utilizzo dei dati acquisiti in fase di accesso ispettivo intrapreso ai fini “antiriciclaggio” (o dei dati comunque acquisiti in fase di attività investigativa, anche mediante accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria e/o del registro delle imprese) per l’accertamento di illeciti di natura tributaria.

Esempio

Nel corso di una verifica mirata all’accertamento del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuata dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, risultano evidenti difformità tra i dati denunciati dal professionista in sede di dichiarazione dei redditi, e quelli verificati dagli accertatori sulla base dell’esame della documentazione fiscale rilevata.

Indipendentemente dall’esito della verifica ai fini antiriciclaggio, il professionista risulterà perseguibile in relazione alla presunta evasione fiscale.

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