Il trasferimento della società lussemburghese in Italia

il primo aspetto da valutare attiene alla fattibilità civilistica dell’operazione. Una volta sdoganato questo primo elemento propedeutico, si pone il problema di valutarne gli impatti fiscali.
Esamineremo il caso di una Soparfi lussemburghese che ha iscritto all’attivo partecipazioni immobilizzate in società white list e liquidità.
Si supponga, infine, che i soci della società lussemburghese siano persone fisiche italiane legate da rapporti di parentela. Un approfondimento di 10 pagine

Nel presente intervento affrontiamo il caso del trasferimento in Italia di una società di diritto lussemburghese (alcuni dati sulla fiscalità lussemburghese). Il primo aspetto da valutare attiene alla fattibilità civilistica dell’operazione. Una volta sdoganato questo primo elemento propedeutico, si pone il problema di valutarne gli impatti fiscali.

Esamineremo il caso di una Soparfi lussemburghese che ha iscritto all’attivo partecipazioni immobilizzate in società white list e liquidità.
Si supponga, infine, che i soci della società lussemburghese siano persone fisiche italiane legate da rapporti di parentela.

 

La fattibilità civilistica dell’operazione

L’operazione di trasferimento dall’estero all’Italia o viceversa di una società, senza che questo ne comporti la dissoluzione, può intervenire se entrambi i Paesi (quello di partenza e quello di approdo) ammettono la continuità giuridica dell’ente, ossia ammettono che la società continui ad esistere nonostante il mutamento di sede.
Tradizionalmente sia il Lussemburgo che l’Italia ammettono questa continuità.

Sul versante domestico, le fonti normative relative al trasferimento della sede di una società di diritto italiano verso uno Stato straniero sono esclusivamente l’art. 2369 e l’art. 2437 del codice civile relativi alle società per azioni, nonché l’art. 2473 relativo alle srl. Il comma 5 dell’articolo 2369 stabilisce che per il trasferimento della sede all’estero di società azionarie che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in sede di seconda convocazione dell’assemblea, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

La seconda fonte normativa sopracitata, l’art. 2437 comma 1 lett. c c. individua nel trasferimento della sede all’estero una delle possibili cause di recesso esercitabili dal socio che non ha concorso alla delibera in merito al trasferimento della sede (nello stesso senso anche l’art. 2473 relativo al recesso nelle Srl).
Importanti spunti, inoltre, possono essere estrapolati dalla Legge 31 maggio 1995 n. 218 che disciplina la riforma del diritto internazionale privato.

La citata legge ha stabilito i seguenti principi fondamentali:
1. le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione (ad esempio una società costituita secondo la normativa civilistica spagnola seguirà la normativa di tale Stato). La legge italiana risulta comunque applicabile nel caso in cui la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale della società siano situati nel territorio dello Stato (ex art. 25 c. 1);
2. il trasferimento della sede legale indicata nello statuto è efficace solo se posto in essere conformemente agli ordinamenti dello Stato di provenienza e dello Stato di destinazione (ex art. 25 c. 3).

In altre parole, l’efficacia del trasferimento della sede statutaria è subordinata ad un duplice rispetto normativo:
– la normativa del Paese di provenienza;
– e la normativa del Paese di destinazione

Questa impostazione trova conferma nella Risoluzione n. 9/E/2006 la quale afferma che “la configurazione del trasferimento all’estero della sede sociale della società come evento estintivo impedirebbe la continuità giuridica dell’ente. Di conseguenza, non di trasferimento di sede si tratterebbe, quanto piuttosto di estinzione della società in un dato ordinamento e della sua ricostituzione in un ordinamento diverso”.

Una società che trasferisce da uno Stato straniero in Italia la propria sede diviene società di diritto italiano senza necessità di costituirsi ex novo a condizione che il trasferimento della sede all’estero sia ammesso dalla legge dello Stato in cui si è costituita non considerando il trasferimento quale causa di estinzione del soggetto.

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