Responsabilità solidale in materia di lavoro: chiarimenti

l’Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti sulla responsabilità solidale in materia di lavoro, in conseguenza di una recente sentenza di Cassazione, che ha ritenuto l’autonomia tra la responsabilità di chi ha commesso la violazione e dell’obbligato in solido

La responsabilità solidale nella sentenza Cass. n. 22082/2017.

Le sanzioni amministrative contestate sulla base della L. n. 689/1981 comportano una responsabilità autonoma tra trasgressore e obbligato solidale. In particolare, ciò è stato chiarito con la Sentenza n. 22082 della Cassazione del 22 settembre 2017, con la quale si statuisce che il principio di solidarietà previsto dall’art. 6 della L. n. 689/1991 all’interno del sistema dell’illecito amministrativo “non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione”.

Quanto detto finora ha dei notevoli risvolti anche in materia di lavoro, e ancor più nello specifico in materia di sanzioni comminate per violazioni in materia lavoristica. Ciò è stato ulteriormente specificato dall’ultima Nota Prot. n. 10174 del 20 novembre 2017, emanata dall’Ispettorato del Lavoro, la quale chiarisce infatti come la responsabilità dell’obbligato in via principale sia autonoma rispetto all’obbligazione del corresponsabile solidale.

I chiarimenti dell’Ispettorato

Quanto specificato dall’Ispettorato del lavoro fa riferimento in particolar modo all’articolo 6 della L. n. 689/1981, in quanto tale articolo parla proprio della solidarietà; infatti, il terzo comma dell’articolo segnalato fa riferimento nello specifico alla casistica in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente privo di personalità giuridica, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni/incombenze, e in questo caso “la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta” (così art. 6, comma 3, L. n. 689/1981). Il quarto comma segnala comunque che chi ha pagato per la violazione, ha diritto di regresso nei confronti dell’autore della medesima.

Così l’Ispettorato vuole specificare che con riferimento alle contestazioni amministrative in materia lavoristica, debba avere rilievo quanto appena citato, e cioè il fatto che ci sia una responsabilità solidale tra autore della violazione e corresponsabile solidale, al punto che “l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, legge n. 689/81, si estingua per mancata tempestiva notificazione; con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 6, verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso I ‘Amministrazione” (così Cass. n. 22082/2017).

Le casistiche

Partendo così dall’assunto che ci sia autonomia tra l’obbligazione del responsabile e del corresponsabile solidale, l’Ispettorato del Lavoro ha ritenuto di dover fornire chiarimenti in materia lavoristica, proprio in ordine a quanto statuito da tale sentenza. In particolare, i chiarimenti forniti da quest’ultimo riguardano le procedure di notifica, contestazione e archiviazione delle ordinanze di ingiunzione, in quanto in tale casistica può esserci il rilievo non solo dell’autore della violazione, ma anche del soggetto che è responsabile in solido dell’illecito commesso, sulla base del fatto che la sentenza di cui sopra sottolinea come non venga meno l’obbligazione in caso di mancata tempestiva notifica.

Così, si prevede che in caso di mancato perfezionamento della procedura di notificazione del verbale unico e/o dell’ordinanza nei confronti del trasgressore, è necessario che l’Ispettorato emani l’ordinanza-ingiunzione nei confronti dell’obbligato solidale.

Qualora invece l’ordinanza sia stata emessa nei confronti di entrambi i soggetti, dovrà essere annullata in via di autotutela quella emessa a carico del trasgressore, con iscrizione a ruolo del titolo con riferimento all’obbligato solidale. È comunque possibile da parte dell’Ispettorato procedere a notificare l’ordinanza-ingiunzione solamente nei confronti dell’obbligato in solido, qualora esso sia correttamente individuato, anche nel caso in cui il trasgressore risulti sconosciuto o irreperibile: si pensi alla casistica in cui sia individuabile l’autore tra i dipendenti di un’azienda, ma che il soggetto specifico non sia individuabile; in tal caso, potrà essere effettuata notifica dell’ordinanza-ingiunzione nei confronti dell’obbligato in solido, cioè il datore di lavoro. Qualora poi il trasgressore sia deceduto si ritiene – secondo quanto specificato dalla sentenza Cass. n. 22082/2017 – che si configuri intrasmissibilità dell’obbligo, venendo così meno la responsabilità solidale ex art. 7, L. n. 689/1981. Qualora poi l’ordinanza-ingiunzione sia stata impugnata da parte di uno degli obbligati, nel caso in cui venisse meno il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, si avrà l’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione.

28 novembre 2017

Antonella Madia

***

Potrebbe interessarti anche: La responsabilità solidale negli appalti, sia in ambito pubblico che in ambito privato

Per ulteriori informazioni in merito alla responsabilità solidale si veda: Circolare del lavoro del 29 marzo 2017: il ripristino della responsabilità negli appalti