La determinazione del reddito in regime di contabilità semplificata

dedichiamo un ripasso alle regole per la determinazione del reddito d’impresa per i contribuenti in regime di contabilità semplificata per cassa: strumenti di pagamento e momento di rilevanza dell’operazione, casi in cui rimane vigente il regime di competenza, le modalità da seguire nel cambio di regime per evitare salti o duplicazioni di imposizione

Per il periodo d’imposta 2017, per i soggetti in contabilità semplificata sono operative le nuove regole di determinazione della base imponibile, che, come regola generale, prevede l’adozione principale del “criterio di cassa” effettivo o per presunzione per le operazioni correnti.

Il meccanismo di determinazione del reddito, che si basa, infatti, sui criteri di “cassa” e di “competenza”, mira ad avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati.

Le regole procedurali, però, devono essere coordinate con i diversi disposti normativi, come di seguito schematizzato.

Aspetti generali

L’attuale regime di contabilità semplificata risulta improntato al “criterio di cassa”, le cui modalità procedurali per la determinazione del reddito sono delineate nel vigente art. 66 del Tuir, da quale si deduce che si tratta di un particolare regime misto: “cassa e competenza”.

In pratica, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori:

  • è stato derogato il criterio della competenza, stabilendo, come regola generale, che:

  • i ricavi, sono identificati nei crediti “incassati” o “percepiti”;

e:

  • le spese, sono individuabili nei costi “pagati” o “sostenuti”;

  • sono state confermate le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi, quali:

  • le plusvalenze;

  • le minusvalenze;

  • le sopravvenienze;

  • gli ammortamenti;

e:

  • gli accantonamenti;

  • non assumono rilevanza, dopo il primo periodo di imposta di applicazione:

  • le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci;

  • i lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale, sia ultrannuale;

  • le rimanenze dei titoli.

Ne deriva, di conseguenza, che il reddito base delle imprese minori è costituito:

  • dai ricavi;

e:

  • dagli altri proventi;

percepiti nel corso del periodo di imposta, al netto delle spese sostenute nel periodo medesimo nell’esercizio dell’attività d’impresa.

In pratica:

  • i ricavi e gli altri proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione o, in altre parole, secondo il criterio di cassa;

e, specularmente:

  • lo stesso criterio di cassa si rende applicabile anche alle “spese sostenute” nell’esercizio d’impresa, anche se la formulazione letterale della disposizione normativa non risulta mutata. Al riguardo, infatti, nella relazione illustrativa viene chiaramente affermato che sussiste la deroga al criterio della competenza “sia per i ricavi, sia per le spese”. Si tratta, in sostanza, di spese diverse da quelle per le quali l’art. 66 del Tuir dichiara l’ordinaria disciplina prevista dal testo unico. A mero titolo esemplificativo, si fa riferimento alle spese per gli acquisti di:

  • merci destinate alla rivendita;

  • beni impiegati nel processo produttivo;

  • beni incorporati nei servizi;

  • utenze;

  • materiali di consumo;

  • spese condominiali;

  • imposte comunali deducibili;

  • spese per assicurazioni;

e:

  • interessi passivi;

mentre si deve ritenere venuta meno, per i soggetti in contabilità semplificata, la possibilità di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici relativi a spese:

  • di competenza di due periodi di imposta;

e:

  • di importo non superiore a € 1.000,00;

nell’esercizio di ricevimento del documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, in quanto tale previsione non ha più ragion d’essere in un regime per cassa, e, conseguentemente, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici si devono considerare deducibili solamente all’atto del sostenimento della spesa.

Continua a leggere nel PDF—>

****

Leggi qui tutti i nostri articoli dedicati alla contabilità semplificata per cassa

Scarica il documento