Autofatturazione delle riparazioni di un’auto di proprietà della carrozzeria

Una carrozzeria è proprietaria di una autovettura, utilizzata per l’attività d’impresa, che viene anche fornita ai clienti quale auto sostitutiva; la vettura viene tamponata e deve essere riparata; la carrozzeria ordina i ricambi necessari e procede alla riparazione: la carrozzeria deve emettere fattura (autofattura) per l’attività di riparazione del proprio mezzo?

Riparazioni su un veicolo della carrozzeria stessa

Il fatto

Una carrozzeria è proprietaria di un’autovettura, utilizzata per l’attività d’impresa, che viene anche fornita ai clienti quale auto sostitutiva.

La vettura viene tamponata e deve essere riparata. La carrozzeria ordina i ricambi necessari e procede alla riparazione, dopo che il perito della compagnia assicurativa ha effettuato la propria perizia del danno.

 

La domanda del lettore

La carrozzeria deve emettere fattura (autofattura) per l’attività di riparazione del proprio mezzo?

E’ fondata la richiesta della compagnia assicurativa che richiede l’emissione della fattura per procedere al rimborso? Quali sono le implicazioni contabili?

Autofatturazione per riparazioni sul veicolo dell’officina – Risposta

autofatturazione per riparazione dell'auto di cortesia della stessa carrozzeriaNo. La richiesta non è fondata. Per tale riparazione non va emessa alcuna fattura e la compagnia può/deve procedere al rimborso sulla base della perizia.

La fattura, infatti, è quel documento previsto dall’art 21 della normativa IVA (il DPR 633/72), il cui obbligo di emissione discende dall’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, caratterizzate dalla contemporanea sussistenza di tre presupposti:

  • oggettivo (cessioni di beni o prestazioni di servizi),
  • soggettivo (rese da imprenditori o da esercenti arti o professioni,
  • e territoriale (rese sul territorio nazionale).

Riparare l’autoveicolo dell’officina non costituisce autoconsumo

Nel caso in esame l’operazione di riparazione effettuato dalla carrozzeria non integra il presupposto oggettivo per l’assoggettamento al tributo.

Nello specifico, non costituisce prestazione di servizi, secondo le previsioni dell’art 3 del DPR 633/72.

La riparazione della propria autovettura (e non di un terzo), infatti, costituisce lavoro in economia su un bene strumentale di propria proprietà e non integra la previsione di “autoconsumo di servizi” poiché non si tratta di “operazioni finalizzate all’uso personale o familiare dell’imprenditore” o, comunque, “effettuate per finalità estranee all’impresa” (che avrebbero, invece, costituito servizi per finzione giuridica, ex art. 3, comma 3, DPR 633/72).

Allo stesso modo, l’operazione non costituisce neppure ricavo, per la stessa carrozzeria, secondo l’art 85, comma 2, DPR 917/86 (Testo Unico Imposte sui redditi).

Quali sono quindi le implicazioni contabili e le registrazioni da effettuare?

Posto che, come detto, nessuna fattura deve essere emessa, come comportarsi in contabilità?

 

Operazioni contabili ai fini iva:

Per quanto concerne i profili Iva bisogna distinguere il caso in cui l’acquisto dei ricambi sia avvenuto appositamente per la riparazione e la fattura di acquisto sia stata annotata già con esercizio della detrazione limitata al 40%, secondo le previsioni dell’art 19-bis1, dal caso in cui i ricambi siano stati acquistati ed annotati in modo indistinto con altri destinati alla riparazione delle auto dei clienti, oppure siano già presenti in magazzino.

Nel primo caso, avendo già operato la detrazione dell’imposta nella misura limitata in funzione della destinazione del bene non è necessario effettuare alcuna ulteriore operazione.

Nel secondo caso, invece, all’atto dell’utilizzo dei ricambi, per una finalità (riparazione della propria autovettura) la cui detrazione dell’imposta è limitata dall’art 19-bis1, ed avendo invece operato la detrazione piena all’atto dell’acquisto, si renderà necessario operare la rettifica della detrazione, unitamente a quella relativa ai materiali di consumo utilizzati, secondo le previsioni dell’art 19bis2, comma 1, facendo concorrere alla liquidazione del periodo in cui i beni sono utilizzati, il 60% dell’imposta a suo tempo detratta.

 

Operazioni contabili ai fini del bilancio e delle imposte dirette della carrozzeria:

La carrozzeria, in base alla scheda di lavorazione del lavoro eseguito (e dei criteri oggettivi ivi rinvenibili: es. ore lavorate dai dipendenti, materiali impiegati…) dovrà riclassificare le relative voci di spesa sostenute, operando il seguente giroconto contabile:

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Manutenzione autovetture    a    Diversi

Ricambi auto c/acquisti (costo maggiorato della quota 60% di iva indetraibile)

Materiali di consumo  (costo maggiorato della quota 60% di iva indetraibile)

Spese personale

Nella propria dichiarazione dei redditi, la voce “Manutenzioni Autovetture” troverà la propria deduzione fiscale, in ragione della percentuale del 20% prevista dall’art 164 TUIR, e nei limiti di deducibilità annuali del 5% del totale dei beni ammortizzabili esistenti all’inizio del periodo d’imposta, secondo le previsioni dell’art. 102, comma 6, TUIR.

 

12 dicembre 2017

Filippo Mangiapane