Acconto IVA 2017: guida pratica alla scadenza del 27 dicembre

dedichiamo una guida pratica alla gestione dell’acconto IVA 2017 (corredata da pratici esempi): le metodologie di calcolo, i casi particolari (attenzioni agli autotrasportatori), il problema dello split payment, i riflessi penali…

Come noto entro il prossimo 27 dicembre 2017 i contribuenti dovranno effettuare il pagamento dell’acconto Iva 2017 che potranno poi scomputare dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (da pagare entro il 16 gennaio 2018) ovvero per il quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali speciali (scadenza al 16 febbraio 2018), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2016 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2018).

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali con l’indicazione dell’anno “2017”.
L’importo dell’acconto IVA non può essere rateizzato ma è compensabile con altri crediti tributarie contributivi (in caso di carente versamento è applicabile la procedura del ravvedimento operoso).

SOGGETTI CHE SONO ESCLUSI DALL’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2017

Sono esclusi dall’adempimento i seguenti soggetti :

a) soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2017 o che hanno cessato l’ attività entro il 30.09.2017 se trimestrali o entro il 30.11.2017 se mensili;

b) soggetti che nel mese di Dicembre 2016 o nel quarto trimestre 2016 hanno chiuso il periodo con un credito IVA ovvero che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre 2017 o per il mese di dicembre 2017;

c) contribuenti Minimi : ovvero coloro che nel 2016 hanno adottato il regime dei minimi ovvero che nel 2017 sono usciti dal regime dei minimi avendo optato per il regime ordinario;

d) soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge n.190-2014: ovvero coloro che hanno utilizzato tale regime nel 2016 e che ne sono usciti nell’anno 2017);

e) Imprese agricole con volume d’affari annuo inferiore ai 7.000 EURO;

g) imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all’ art. 74 c. 6 del DPR .n. 633/72;

h) associazioni che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398 del 1991;

i) soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro.

l) soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei riguardi della Pubblica Amministrazione con il sistema di “split payment”,

IL CALCOLO : FOCUS SULLE DIVERSE METODOLOGIE

Il calcolo può essere effettuato attraverso le seguenti modalità operative.

METODO STORICO

La misura dell’acconto è pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente ovvero:

a) contribuenti mensili : la base di riferimento sarà individuata nell’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2016;

b) contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972 : la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2016;

c) per i contribuenti trimestrali per opzione, la base di riferimento sarà individuata nell’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2016,

Nota: ai fini del calcolo si utilizza il RIGO IVA VH 12 PER I PRIMI DUE CASI E il RIGO VL38 – VL36+ VH13 PER IL TERZO CASO.
Come indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 157/E/2004 per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale e l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.

METODO PREVISIONALE

Si versa l’ 88% dell’iva effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2017 o sul quarto trimestre 2017 (calcolo può essere difficile da ipotizzare con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto).

ESEMPIO PRATICO

Si ipotizza un contribuente mensile che in base a dati previsionaIi determina l’IVA da versare per il mese di dicembre 2017 in euro 5.000, mentre se applicasse il metodo storico il pagamento sarebbe pari ad euro 10.000.
Se il contribuente opta per il metodo previsiona dovrà effettuare un pagamento apri ad almeno euro 4.400 (cioè l’88%) dei 5.000 previsti.

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 

Si versa il 100% dell’ IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2017 (occorre considerare l’IVA A DEBITO e a CREDITO relativa alle operazioni annotate dal 01/12 al 20/12/2017 (se contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dal 1/10‐ al 20/12/2017 (nel caso di contribuenti con liquidazione trimestrale) e, ai fini di un calcolo corretto, bisogna considerare anche l’iva relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate.

IVA A DEBITO: oltre alle operazioni annotate nel periodo di riferimento (dal 01.12 al 20.12.2017 se contribuente mensile ovvero dal 01.10 al 20.12.2017 se trimestrale) occorre considerare le operazioni effettuate in tali periodi ma non ancora contabilizzate ovvero per le quali si sono verificati i momenti impositivi come dettato dalla C.M. n. 40-1993 (occorre considerare anche le fatture di acquisto effettuate ma non ancora registrate).

 

ALCUNE CASISTICHE PARTICOLARI

SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATE

Il versamento riguarda tutte le attività gestite in contabilità separata quale somma algebrica (debiti meno crediti) delle basi imponibili di riferimento che potrebbero essere sia mensili e sia trimestrali a seconda del volume di affari (ad esempio: contabilità imposta per obbligo al contribuente che esercita attività professionale con liquidazione trimestrale e attività commerciale con liquidazione mensile).
Il versamento, nel caso di specie, va effettuato con codici tributo diversi in presenza di periodicità che non coincidono;

SOGGETTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI 

E’ facoltà del contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità determinare l’acconto nella misura del 66,67% in luogo dell’88% per il mese di dicembre 2017 (con riferimento pertanto alle registrazioni di novembre 2017).
I contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l’adempimento se dall’annotazione risulta un credito d’imposta o un debito d’imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta pari a euro 103,29 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto.

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali l’acconto risulta essere dovuto e può essere ricalcolato con il metodo previsionale a cura del Liquidatore o del Commissario giudiziale.

AUTOTRASPORTATORI

Anche per questi soggetti il calcolo può essere effettuato con :

METODO STORICO: si determina l’acconto Iva con riferimento al debito del 4′ trimestre 2016;

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE: si determina l’IVA a debito mediante la somma delle fatture emesse del 4° trimestre 2017 annotate dal 1/10 al 20/12/17 e delle fatture emesse dal 1-10 al 20-12-2017 anche se registrate nel 1° trimestre 2018;

METODO PREVISIONALE: si determina con certezza l’IVA dovuta per il 4′ trimestre 2017.

Tuttavia si ricorda che per questi soggetti le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione spostando di fatto l’esigibilità dell’imposta secondo la data di registrazione dell’operazione senza l’applicazione dei canonici interessi dell’1% (TRATTASI DI UNA FACOLTA’ E NON DI UN OBBLIGO).

ACCONTO IVA E SPLIT PAYMENT

Con la circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017 l’Agenzia ha chiarito le modalità di calcolo dell’acconto Iva che dovrà essere versato entro il prossimo 27 dicembre.
Le precisazioni riguardano i soggetti passivi Iva che a far data dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito della disciplina della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, Dpr 633/1972).
Per tali contribuenti, le modalità di calcolo dell’acconto sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al Dm 23 gennaio 2015 (come modificato dai decreti ministeriali del 27 giugno e del 13 luglio 2017), applicabile alle operazioni riconducibili nell’ambito oggettivo della predetta scissione dei pagamenti.

La circolare focalizza l’attenzione sui seguenti punti.

a) Determinazione della base di calcolo dell’acconto Iva: tutti i contribuenti split payment dovranno tenere conto dell’imposta versata nell’ambito della scissione dei pagamenti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi optino per il versamento diretto all’Erario (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015) ovvero per la doppia annotazione delle fatture di acquisto (articolo 5, comma 1), nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972.

b) Acconto Iva dovuto per il 2017: l’Agenzia precisa che il Dm 27 giugno 2017 ha introdotto una disposizione speciale di prima applicazione, in riferimento al solo metodo storico di determinazione dell’acconto (la nuova disciplina dello “split payment” è entrata in vigore a far data dall’1 luglio 2017).
Pertanto coloro che versano l’imposta ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 5 del Dm 23 gennaio 2015 dovranno operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017).
I soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 5, altresì, dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, eccetera) e , a tale base, dovranno aggiungere l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo, nell’anno 2016, non era stato tenuto a effettuare alcun versamento, in quanto nei periodi di riferimento evidenziava un’eccedenza detraibile, nel calcolare l’acconto Iva dovuto per l’anno 2017, potrà tenere conto di tale eccedenza .

Nota: la base di calcolo sarà pari pertanto alla somma algebrica dell’ammontare dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017; dell’eccedenza detraibile relativa al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione Iva (trimestrale per opzione) relativa al periodo d’imposta 2016.
In caso di determinazione dell’acconto con metodo storico, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia un’eccedenza detraibile relativa all’anno 2016 superiore all’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti, divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, non dovrà versare alcun acconto per il 2017.
Le speciali modalità di calcolo dell’acconto Iva per l’anno in corso, ove determinato con metodo storico, riguardano solo i soggetti che dall’1 luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.
Le pubbliche amministrazioni che dall’1 gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto nel mese di dicembre 2017, ove determinato con metodo storico, non dovranno, invece, fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative al 2016, dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment.

VARIAZIONE DEL REGIME DI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

Per la determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale dell’88% occorre procedere nel seguente modo.

1) PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE AL REGIME MENSILE: il contribuente deve versare con il dato storico 1/3 dell’imposta versata in sede di dichiarazione IVA 2017 (4′ trimestre 2016);

2) PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A REGIME TRIMESTRALE: il dato storico del 2016 è rappresentato da quanto versato nei mesi di ottobre ‐ novembre ‐ dicembre 2016.

ESEMPIO PRATICO 1

Si ipotizza un contribuente che è passato nel 2017 dal regime trimestrale al regime mensile. Il debito IVA del 4′ trimestre 2017 ammonta ad euro 9.000. Ai fini del calcolo dell0acconto IVA 2017 il debito deve essere diviso per tre e l’acconto si calcolo sull’88% del terzo. Nel nostro caso: 3.000 * 88% = 2.640.

ESEMPIO PRATICO 2

Si ipotizza un contribuente che è passato nel 2017 dal regime mensile al regime trimestrale; il debito IVA del 4′ trimestre 2016 ammonta ad euro 6.000; l’acconto IVA si versa in misura dell’88% di tale parametro. Sarà pari ad euro 5.280.

I RIFLESSI PENALI E LA SCADENZA PER L’ACCONTO IVA

Come disposto dalla normativa di cui al Decreto legislativo n. 158-2015 il reato per l’omesso versamento dell’Iva a debito è stato innalzato da euro 50.000 ad euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta .
Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per coloro che, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto IVA previsto per il periodo d’imposta successivo, omettono di versare l’iva dovuta in base alla dichiarazione IVA annuale se di ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta.

Nota: il reato non sussiste se entro il termine per il versamento dell’acconto Iva il contribuente provvede a ridurre il debito IVA al di sotto della soglia penalmente rilevante ovvero euro 250.000 ovvero se il contribuente ,ai sensi dell’art.10 ter del Decreto Legislativo n.74/2000, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

20 dicembre 2017
CELESTE VIVENZI

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