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1. Il concetto di fiscalmente residente
In tema di residenza fiscale delle persone fisiche, la norma di riferimento è l’articolo 2 del Tuir. In particolare, il citato articolo, dopo aver stabilito al comma 1 che soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
La norma in commento qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente
2. domicilio nel territorio dello Stato;
3. residenza nel territorio dello Stato.
La definizione puntuale di “periodo d’imposta” è contenuta nell’articolo 7, comma 1 del Tuir il quale prevede quale periodo di riferimento l’anno solare. Pertanto, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare.
Il criterio che viene dunque adottato è quello di prevalenza temporale; sono considerati residenti i soggetti che si sono trovati in una delle condizioni sopra indicate per almeno 183 giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili).
Il primo requisito previsto dall’articolo 2 del T.u.i.r è l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, pertanto, è necessario essere iscritti alla lista anagrafica del comune ove si ha la dimora abituale (per le persone senza fissa dimora si fa riferimento al domicilio).
Per la definizione di residenza l’art. 2 del Tuir richiama l’art. 43 del c.c. secondo cui “la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Di fatto, il legislatore ha legato la residenza sia ad elementi formali (l’iscrizione all’anagrafe) che a elementi sostanziali (la dimora o il domicilio inteso come centro di affari e interessi).
In base all’art. 43 c.c. il domicilio è definito come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il concetto di domicilio si sintetizza con la sfera degli interessi personali e professionali mentre il concetto di residenza civilistica fa riferimento alla dimora, ossia alla presenza fisica.
Il domicilio consiste, quindi, in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall'elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi (C.M. n. 304/E del 1997).
Non è sempre facile stabilire la residenza fiscale
La questione della residenza fiscale di una persona fisica risulta pertanto alquanto delicata, anche perché da questa discendono una serie di conseguenze rilevanti sotto il profilo tributario.
Come evidenziato, il concetto di domicilio riguarda la sfera degli interessi personali e professionali mentre il concetto di residenza civilistica fa riferimento alla dimora.
Se una sola di queste condizioni risulta soddisfatta, la persona fisica sarà considerata fiscalmente residente in Italia. Un soggetto, infatti, può avere la residenza (anagrafica o intesa come dimora abituale) all’estero ma interessi professionali e personali in Italia; in tal caso l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere il soggetto fiscalmente residente in Italia.
E’ bene però ricordare come la normativa interna possa essere più o meno agevolmente superata dal disposto convenzionale.
L’art. 4 del Modello di convenzione elaborato dall’OCSE contiene una serie di regole successive che devono essere prese in considerazione al fine di dirimere il conflitto di residenza ---> continua nel PDF-->
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