Con l’emanazione dei decreti attuativi della riforma fiscale sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda la fiscalità internazionale: oggi puntiamo il mouse sulla novità in tema di residenza fiscale delle persone fisiche delle società e di enti quali il trust.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2023, il D. Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, attuativo dell’art. 3 comma 1 lett. c), d), e) ed f) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) in materia di fiscalità internazionale.
Il Titolo I, Capo I, articoli 1 e 2, contiene disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche.
Il Capo II contiene nuove disposizioni in materia di disciplina cfc (art. 3), aiuti di stato (art. 4), impatriati (art. 5), e trasferimento in Italia di attività economiche (art. 6). L’art. 7 disciplina la decorrenza delle sopra indicate disposizioni.
Il Titolo II (articoli da 8 a 60) ha ad oggetto il recepimento delle norme in materia di Global minimum tax.
Il Titolo III (articolo 61) disciplina il regime sanzionatorio dei disallineamenti da ibridi;
Invece il Titolo IV (articolo 62) detta disposizioni di carattere finanziario mentre l’Art. 63 decreta l’entrata in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Esamineremo nel presente intervento le disposizioni del Titolo I Capo I, ossia le previsioni in tema di residenza fiscale dei soggetti. In successivi interventi affronteremo le ulteriori novità contenute nel Capo II del Titolo I.
La residenza fiscale delle persone fisiche
L’art. 1 del Decreto n. 209/2023 riscrive il comma 2 dell’art. 2 del Tuir, ovvero la norma che contiene i criteri per stabilire la residenza delle persone fisiche. Proponiamo nella successiva Tabella n. 1 il testo originario dell’art. 2, con a lato la versione innovata dal Decreto internazionalizzazione.
Va precisato che, in base all’art. 7 co. 1 D. Lgs. n. 209/2023, le nuove previsioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2024.
Tabella n. 1 – art. 2 del Tuir
Art. 2 DPR. N. 917/86 |
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Versione previgente | Versione introdotta dal D. Lgs. n. 209/2023 |
1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. | Immutato |
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. | 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. |
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. | Immutato |
Le regole in vigore fino al 31 dicembre 2023
In buona sostanza, fino al 2023, è residente in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, la persona fisica che per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili):
- è iscritta nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure
- ha nel territorio dello Stato il proprio domicilio, o
- ha nel territorio dello Stato la propria dimora abituale (ovvero la residenza).
Come noto, i tre criteri sono tra loro alternativi.
Pertanto, affinché un soggetto sia considerato fisca