La denuncia di infortunio sul lavoro: come cambia il panorama normativo

comunicazioni relative al caso di infortunio sul lavoro, riepiloghiamo brevemente gli obblighi principali cui è sottoposto il datore di lavoro in tema di prevenzione e protezione dei collaboratori o dipendenti; un pratico quadro sinottico di obblighi e sanzioni

sanzioni penali e amministrative per infortunio sul lavoro del dipendenteCome ben sappiamo, il sistema delle tutele in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori del nostro Paese è uno dei più attenti e particolareggiati che esistano al mondo, e le buone intenzioni del legislatore di offrire una adeguata copertura e tutela contro gli infortuni ha prodotto una normativa spesso difficile nell’approccio pratico e complessa nella realizzazione.

Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 ha introdotto una vasta gamma di adempimenti preventivi delle cause di infortunio che vanno da una generale valutazione dei rischi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria, ad una parte formativa del personale dipendente e dei collaboratori circa i rischi aziendali da prevenire, ad una disciplina volta ad operare una serie di nomine tendenti a professionalizzare l’aspetto preventivo della sicurezza all’interno della struttura aziendale.

La figura del datore di lavoro concentra su di sé una lunga serie di responsabilità sul tema della sicurezza, per cui occorre che i nostri studi promuovano una sensibilizzazione massiccia nei confronti dei loro clienti, al fine di renderli edotti sulle loro responsabilità cui devono sottostare e sull’importanza di una corretta formazione in tal senso.

Riepiloghiamo brevemente gli obblighi principali cui è sottoposto il datore di lavoro in tema di prevenzione e protezione dagli infortuni dei collaboratori o dipendenti.

Per datore di lavoro si intende qualunque soggetto, persona fisica o diverso dalla persona fisica che intrattenga un rapporto di lavoro con collaboratori anche occasionali per cui sussista il vincolo di subordinazione.

Tuttavia gli adempimenti in materia di protezione e prevenzione si estendono anche al rapporto tra soci, associati, andando a coprire tutte le tipologie di attività nelle quali è prevista la cooperazione di due o più soggetti, anche di natura familiare come le imprese familiari e le collaborazioni familiari senza reddito.

Specificando meglio la definizione possiamo dire che:

“il datore di lavoro in riferimento agli obblighi di tutela della sicurezza è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito presta la propria attività lavorativa il lavoratore, ha la responsabilità organizzativa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali di spesa”.

Nei soggetti diversi dalla persona fisica invece la figura del datore di ricade nel soggetto che ha la responsabilità legale dell’ente, individuabile il più delle volte nella figura dell’amministratore di società o Presidente del Consiglio di Amministrazione (come da visura camerale aggiornata al momento dell’infortunio).

In una società di modeste dimensioni sicuramente la responsabilità in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ricadrà automaticamente sulle spalle dell’amministratore unico o nell’amministratore delegato.

Nei soggetti giuridici di dimensioni più grandi invece occorrerà individuare all’interno del Consiglio di Amministrazione un soggetto che risponda a requisiti di esperienza e professionalità richieste dalla natura specifica dell’incarico, e sarà munito di una apposita delega risultante per iscritto ed avente data certa.

Tuttavia il Decreto Legislativo 81 prevede l’individuazione di una responsabilità di fatto anche nei confronti di quel soggetto che, seppure in assenza di opportuna delega scritta avente data certa, eserciti concretamente le funzioni previste per quel determinato incarico.

Quindi in caso di importanti inadempimenti potranno essere chiamati a responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, sia coloro che rivestono qualifiche formali, quali il datore di lavoro (imprenditore individuale) i dirigenti, i preposti, o i legali rappresentanti, quanto coloro che di fatto abbiano svolto compiti di gestione e coordinamento in tale materia.

 

Individuiamo per brevità nel presente elaborato gli adempimenti minimi che il soggetto responsabile deve assolvere ai fini della normativa su igiene e sicurezza:

  • certificazione di avvenuta presa visione dei rischi presenti in azienda immediatamente all’apertura dell’attività

  • stesura del Documento Valutazione Rischi entro 90 gg dall’apertura dell’attività, avente data certa di elaborazione e di revisione, che si può ottenere mediante apposizione di timbro postale, o facendolo firmare e datare contemporaneamente dal datore di lavoro, dall’RSPP, dall’RLS.

  • nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi RSPP anche nella persona di un preposto con conseguente obbligo di effettuare una apposita formazione personale

  • nomina di uno o più addetti alla gestione delle emergenze al primo soccorso e antincendio per ogni ambiente di lavoro dell’azienda, con conseguente corso di formazione personale effettuato dagli stessi nominati (non è possibile nominare addetto al primo soccorso ed antincendio la stessa persona nella stessa unità operativa per ovvi motivi)

  • elezione dai propri lavoratori di un responsabile dei lavoratori per la sicurezza verbalizzata da assemblea o in alternativa nomina di un RLS territoriale fornito dall’INAIL o da Enti Paritetici adeguatamente formato.

  • Nomina di un medico competente nei casi previsti dalla normativa nazionale o quando richiesto dal datore di lavoro

    • casi di opportunità della nomina del medico competente e di istituzione della sorveglianza sanitaria (correttivo 106/09)

      • movimentazione manuale carichi

      • uso di attrezzature munite di videoterminale

      • utilizzo di agenti fisici, chimici, biologici

      • attività di periodica manutenzione dei DPI

      • messa a norma dell’ambiente di lavoro con verifiche periodiche dell’impianto elettrico, della messa a terra e utilizzo di attrazzatura ergonomica

 

Ancora, l’RSPP (cioè il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ha un ulteriore compito, che consiste nel provvedere ad assicurare una idonea verifica periodica dei beni strumentali utilizzati (provvedere alla manutenzione periodica ordinaria e a quella eventuale straordinaria) e alla predisposizione e tenuta dei Dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori.

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