La presentazione della dichiarazione integrativa oltre l'anno e credito quadro DI Redditi 2017

col modello Redditi 2017 diventa operativa la possibilità di utilizzare il nuovo quadro DI per la gestione delle dichiarazioni integrative e l’utilizzo pressoché immediato del credito

Abbonamenti a Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateDopo le note vicende e le difficoltà incontrate dai professionisti per l’invio dello spesometro si avvicina una delle scadenze più importanti dell’anno prorogata dal 30 settembre al 31 ottobre prossimo. Si tratta dell’invio delle dichiarazioni dei redditi, modello Redditi 2017.

Contestualmente agli ulteriori e numerosi adempimenti i professionisti sono anche impegnati nell’effettuazione delle ultime operazioni di controllo della modulistica. Quest’anno è stato aggiunto nel modello dei redditi, oltre che nel modello Iva, il quadro RI che deve essere compilato qualora il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa a favore oltre l’anno. In questo caso il credito eventualmente emerso deve essere indicato nel nuovo quadro DI con l’evidenziazione dell’anno di riferimento del nuovo o maggior credito.

La novità, cioè la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore, anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta oggetto di rettifica, è stata prevista espressamente dal D.L. n. 193/2016. Conseguentemente i provvedimenti direttoriali di approvazione dei modelli dichiarativi hanno previsto l’aggiunta del nuovo quadro DI.

Uno dei primi problemi che si è posto ha riguardato l’entrata in vigore della novella normativa. In particolare si dubitava su quali fossero i presupposti che legittimavano l’applicazione della nuova norma con la compilazione del quadro DI.

L’Agenzia delle entrate ha subito sostenuto un’interpretazione restrittiva precisando che il maggior credito avrebbe potuto essere esposto nel quadro DI a condizione che la dichiarazione integrativa, anche riguardante un’annualità pregressa, fosse stata presentata dal 24 ottobre 2016 in avanti. In buona sostanza la presentazione del nuovo modello, se effettuata anteriormente all’entrata in vigore della novità, quindi prima della predetta data del 24 ottobre, non legittimerebbe l’utilizzo del maggior credito con l’esposizione dello stesso nel quadro RX.

L’orientamento restrittivo dell’Agenzia delle entrate è stato confermato con un’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle finanze con la risposta del 2 agosto scorso. L’applicazione, quindi, non può essere retroattiva, cioè oltre la predetta data. Secondo questa tesi, se il contribuente ha comunque presentato il relativo modello con l’evidenziazione del maggior credito, si tratta di dichiarazioni improcedibili.

A seguito della modifica normativa sono state equiparate le rettifiche in favore dei contribuenti con quelle in favore del Fisco. La possibilità di modifica segue ora i termini di accertamento ordinari di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Le dichiarazioni integrative presentate prima del 24 ottobre scorso devono essere gestite, secondo il MEF, in base alla disciplina allora in vigore secondo il principio generale dell’irretroattività della legge. La risposta del MEF è stata fornita nel corso di un’interrogazione parlamentare. La retroattività sarebbe consentita solo nell’ipotesi di norme aventi natura interpretativa o nei casi in cui la retroattività sia prevista espressamente dalla legge.

Il credito evidenziato nel quadro RI dovrà poi transitare nel quadro RX al fine di consentire l’utilizzazione dello stesso in compensazione di altri tributi. Si tratta indubbiamente di una novità che gli operatori hanno atteso per tanti anni e per la quale hanno invano chiesto una soluzione interpretativa.

Ora, però, il contenzioso dovrebbe cessare definitivamente. La nuova norma, dopo i dubbi iniziali, sembra essere chiara. La presentazione della dichiarazione integrativa con la successiva compilazione del quadro RI consentono un utilizzo pressoché immediato del credito. La strada da seguire non è più rappresentata dalla richiesta di rimborso con gli inevitabili ed estenuanti tempi di attesa per la restituzione dell’eccedenza.

24 ottobre 2017

Nicola Forte