Cartella di pagamento senza avviso bonario

in caso di mancato versamento di imposte il Fisco può notificare direttamente la cartella di pagamento senza prima l’avviso bonario? Ed eventualmente cosa comporta…?

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateE’ valida la cartella di pagamento anche se non preceduta da avviso bonario. E’ questo l’orientamento manifestato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2020 depositata l’8 settembre scorso. Tuttavia il principio non è valido in assoluto, ma è subordinato, secondo la tesi della Suprema Corte, alla circostanza che non sussistano incertezze rilevanti dalla dichiarazione presentata a cura del contribuente.

Il caso preso in esame riguardava l’omesso versamento dell’IVA e dell’IRAP. A seguito del controllo automatizzato è emerso il mancato versamento dei tributi. Tale situazione, essendo agevolmente rilevabile, senza che sussistessero incertezze interpretative, non necessitava del contraddittorio obbligatorio. Pertanto la notifica diretta della cartella di pagamento è senza dubbio legittima. Non sussiste, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, l’obbligo di contraddittorio preventivo.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sulla base dell’art. 6, comma 5 della legge n. 212/2000, il cosiddetto statuto del contribuente. La disposizione citata subordina l’obbligatorietà del contraddittorio ai soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti e, diversamente, non può sussistere alcun dubbio nell’ipotesi di omesso versamento. Pertanto la relativa cartella non può essere considerata nulla.

Nel caso di specie la cartella di pagamento è stata emessa in conseguenza di quanto dichiarato dal contribuente. Conseguentemente mancano le condizioni per ottenere la declaratoria di nullità.

L’ordinanza della Corte di Cassazione ha di fatto confermato un orientamento già affermato dal giudice di legittimità. In particolare, la sentenza n. 19861 del 2016 ha precisato che al fine di far valere la nullità è onere del contribuente evidenziare gli elementi che, laddove valutati preventivamente, avrebbero potuto dare luogo a soluzioni differenti.

La Corte di Cassazione non ha però affrontato, con l’ordinanza in commento, il problema della determinazione della sanzione irrogata. In buona sostanza l’emissione diretta della cartella di pagamento sembra precludere la possibilità di fruire della riduzione della sanzione nella misura di un terzo effettuando il pagamento della somma dovuta entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario.

Pur costatando, secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la mancanza dell’obbligo preventivo di notifica dell’avviso bonario, è necessario domandarsi se il contribuente possa comunque ottenere la definizione delle sanzioni entro il termine breve di 30 dalla data di notifica della predetta cartella.

Qualora la soluzione sia positiva sarà possibile ottenere la riduzione della somma iscritta a ruolo con il versamento delle somme dovute per i tributi richiesti e la sanzione ridotta nella misura del 10 per cento. Spirato inutilmente il termine di 30 giorni saranno dovute le sanzioni piene pari al 30 per cento delle somme il cui versamento sarà stato omesso. Si perderà definitivamente la possibilità di ottenere la riduzione di una parte della somma complessivamente dovuta.

L’Agenzia delle entrate intende prevenire ed evitare il contenzioso puntando sulla compliance. A tal fine sarebbe necessario assumere una linea di comportamento comune da parte di tutti gli uffici. La notifica preventiva dell’avviso binario, anche laddove non dovesse trovare uno specifico fondamento normativo, sarebbe più che opportuna con la finalità di indurre i contribuenti, anche facendo leva sulla riduzione della sanzioni, a versare spontaneamente le somme dovute. La riscossione spontanea, oltre ad essere più celere, contribuirebbe tra l’altro a ridurre i costi dovuti alle azioni di recupero. Per tale ragione è auspicabile un’interpretazione univoca.

9 ottobre 2017

Nicola Forte