Criticità legate agli avvisi di liquidazione IVA del primo trimestre

proponiamo una riflessione sulle criticità rilevabili sugli avvisi di liquidazione IVA del primo trimestre 2017 che stanno arrivando ai contribuenti che hanno omesso in tutto o in parte i versamenti dell’imposta: in questo approfondimento di 8 pagine analizziamo il nuovo obbligo di comunicazione dei dati, le sanzioni previste, i costi del ravvedimento, i nuovi avvisi bonari anticipati; le nuove modalità di riscossione “anticipata” stanno creando il panico; proviamo a fare il punto sui nuovi obblighi e sulle tempistiche e costi del ravvedimento

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateA decorrere dall’1 gennaio 2017, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di IVA, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici.

Si tratta, in particolare, della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA e degli avvisi di liquidazione IVA che stanno arrivando in questi giorni.

La novella normativa

La norma che disciplina le nuove comunicazioni sulle liquidazioni trimestrali IVA è l’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010, il cui comma 5 afferma: “L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell’esame dei dati di cui all’articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste”.

Prevedendo tali obblighi, il D.L. n. 193 del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione.

Le nuove sanzioni

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, ha previsto l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Ha inoltre, disposto la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In un primo momento era sorto il dubbio se a queste violazioni fosse applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

E la stessa Agenzia ebbe a specificare che considerato che la citata disciplina sanzionatoria, contenuta nell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (così come modificato dal citato D.L. n. 193 del 2016), ha comunque natura amministrativo-tributaria, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta senz’altro applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.

Quanto poi alle concrete modalità operative di regolarizzazione, la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017, avente ad oggetto “Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. – Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 – Articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997”, ha impartito le istruzioni sia per le comunicazioni dei dati delle fatture che delle liquidazioni periodiche I.V.A..

Quanto alle comunicazioni dei dati delle fatture, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie.

Ne discende quindi che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) ed applicando alla sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 le riduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Esempio

Esemplificando, in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza, ex articolo 4, comma 4, del D.L. n. 193 del 2016, entro il 16 settembre 2017), qualora il contribuente si ravveda in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997).

Riprendendo l’esempio di cui sopra limitatamente al numero di fatture i cui dati sono stati erroneamente inviati (180), si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle scadenze, primo trimestre, per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture con, evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento (tabella A, entro i primi 15 giorni; tabella B oltre i 15 giorni).

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