Rottamazione delle liti pendenti 2017: la circolare ritardataria

con scarso tempismo (scusateci l’eufemismo) il Fisco ha emanato nuove FAQ per chiarire gli ultimi dubbi in tema di rottamazione delle liti pendenti: la circolare ricorda tra l’altro che in caso di adesione alla sanatoria diventano esigibili eventuali contributi INPS

Ad una settimana dalla scadenza della definizione agevolata delle liti pendenti arriva la seconda circolare dell’Agenzia, la n. 23/E del 25 settembre 2017, che si aggiunge alla n. 22/E del 28 luglio 2017, nonché al provvedimento direttoriale n. 140316/2017 del 21 luglio 2017.

La circolare, articolata in domande e risposte, si propone di sciogliere i dubbi dei contribuenti che vogliono accedere alla procedura.

Di particolare pregio è la risposta fornita in merito alle liti riguardanti gli atti dell’agente della riscossione, dove si specifica che, oltre al presupposto relativo alla qualità di parte “formale” dell’Agenzia delle Entrate, per la definibilità della controversia occorre anche che la materia del contendere riguardi la legittimità del credito affidato all’agente della riscossione.

In tali casi, gli importi dovuti vanno determinati con riguardo all’atto presupposto dell’Agenzia delle Entrate oggetto di contestazione, non sono quindi dovuti gli importi di spettanza dell’agente della riscossione (aggi, rimborsi spese).

Importante, ai fini di una corretta definizione risulta anche quanto specificato in merito al criterio di imputazione delle somme dovute rispetto ai diversi codici tributo istituiti per la definizione delle liti.

Nella risposta al quesito n. 4.1, corredata da un esempio numerico, si specifica che, quantificato l’importo netto, occorrerà ripartirlo tra i vari codici tributo istituiti in proporzione ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione.

Se scontata, considerati i precedenti, appare l’irrilevanza della definizione in relazione ai contributi previdenziali – i contributi richiesti dall’INPS con avviso di addebito (o cartella esattoriale) non potranno essere oggetto di annullamento (sgravio) e dovranno essere versati dal contribuente per l’intero ammontare originariamente quantificato dall’Agenzia delle Entrate -, molti sono i dubbi chiariti sulle sanzioni, dove la casistica esaminata fornisce un quadro più completo sul concetto di “sanzione collegata al tributo” ai fini della definizione.

Il quesito 5.6 si occupa, e la relativa risposta chiarisce il caso dei contenziosi in tema di imposta di registro, dove il mancato pagamento della maggiore imposta richiesta entro 60 giorni, comporta anche l’iscrizione a ruolo della sanzione del 30% ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

In circolare si specifica che

“la lite relativa alla cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo della sanzione per omesso versamento può essere definita senza il pagamento della sanzione medesima qualora il tributo richiesto con l’avviso di rettifica e liquidazione sia stato definito con il pagamento oppure qualora venga definita contestualmente la lite relativa a detto avviso”.

Al contrario, la definizione della lite sul solo avviso non fa venir meno la sanzione per omesso versamento contenuta nella cartella di pagamento non impugnata e quindi definitiva; la definizione agevolata, infatti, non è, e non può essere equiparata, all’annullamento dell’avviso di accertamento.

I chiarimenti contenuti nella circolare appaiono fondamentali per la corretta definizione, anche se non possono dirsi certo tempestivi; molte decisioni potrebbero già essere state prese e qualche domanda inviata con relativo versamento degli importi.

Non va dimenticato infatti che nella domanda per l’ammissione alla procedura occorre non solo indicare gli importi dovuti, ma anche la data di versamento della prima o unica rata per la definizione che scade anch’essa tra pochi giorni, il prossimo 2 ottobre, come la definizione.

27 settembre 2017

Valeria Nicoletti